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Provvedimento del 16 dicembre 2003 [1084427]

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[doc. web n. 1084427]

Provvedimento del16 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Lorenzo Badino

nei confronti di

Regione Carabinieri "Lombardia", Stazione di Godiasco;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte della Stazione di Carabinieri di Godiasco ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto la "conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano relativi al procedimento amministrativo riguardante il ricorso avverso al diniego di iscrizione nelle liste della popolazione residente del Comune di Ponte Nizza", la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e della loro origine.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 6 novembre 2003 da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la Regione Carabinieri "Lombardia"-Stazione di Godiasco ha risposto, con nota datata 8 novembre 2003, comunicando di aver già riscontrato le specifiche richieste del ricorrente con nota del 13 settembre 2003 ed, in particolare, sostenendo di:

  • aver confermato al ricorrente "l´esistenza dei dati personali che lo riguardano relativi al procedimento amministrativo riguardante il ricorso avverso al diniego di (..)" e di aver comunicato in forma intelligibile e scritta i dati mediante copia della predetta missiva;
  • di aver informato il ricorrente, nella medesima lettera, che "l´origine dei dati che lo riguardano era una richiesta della Prefettura di Pavia".

Nella medesima nota il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Godiasco ha peraltro integrato i riscontri già comunicati, fornendo ulteriori indicazioni sui dati personali del ricorrente detenuti in riferimento al citato procedimento amministrativo (tra i quali, i verbali delle dichiarazioni rilasciate da nove soggetti, firmatari della nota presentata dal ricorrente al Comune di Ponte Nizza per dimostrare di essere effettivamente domiciliato presso il comune stesso).

Con successiva memoria, anticipata via fax il 24 novembre 2003, il ricorrente ha dichiarato che "i nove verbali sono stati forniti privi delle generalità dei dichiaranti" ed ha chiesto che gli stessi "siano rilasciati completi di tale indicazione, al fine della loro utilizzazione nel procedimento di fronte al Giudice Ordinario, in quanto i firmatari hanno rilasciato informazioni riguardanti la sua persona".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di alcuni dati personali dell´interessato detenuti presso una stazione dell´Arma dei Carabinieri in riferimento ad un procedimento amministrativo connesso ad una richiesta di cambio di residenza.

Con riferimento alle richieste formulate dall´interessato nell´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, e ribadite con il ricorso, il titolare del trattamento ha fornito un riscontro adeguato, comunicando anche allo stesso in forma intelligibile l´esistenza dei dati personali che lo riguardano e la loro origine.

Sul ricorso va pertanto, per questa parte, dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Quanto all´ulteriore richiesta del ricorrente volta a conoscere le generalità dei nove firmatari della citata dichiarazione, riferita alla presenza del ricorrente medesimo nel Comune di Ponte Nizza, tale istanza deve essere dichiarata inammissibile.

L´art. 29 della legge n. 675/1996 prevede la possibilità di proporre ricorso al Garante in caso di mancato o inidoneo riscontro ad un´istanza (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996), avanzata precedentemente dall´interessato al titolare o al responsabile del trattamento, con esclusivo riferimento ai dati personali che riguardano l´interessato richiedente. L´esercizio dei diritti previsti da citato art. 13 e la successiva proposizione di un ricorso ai sensi dell´art. 29 non è invece consentito con riferimento a dati personali relativi a terzi.

Nel caso di specie, l´istanza proposta fa appunto riferimento alla conoscenza di informazioni riferite a terzi e ciò determina l´inammissibilità della richiesta, formulata peraltro per la prima volta solo nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile la richiesta di conoscere le generalità dei nove firmatari della dichiarazione presentata dal ricorrente al Comune di Ponte Nizza;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in riferimento alle restanti richieste.

Roma, 16 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084427
Data
16/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso