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Provvedimento del 12 novembre 2003 [1084261]

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[doc. web. n. 1084261]

Provvedimento del  12 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

Wonderland Multimedia s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di alcuni messaggi di posta elettronica non sollecitati (che inviterebbero a "leggere una cartolina" dopo essersi connessi con un sito Internet asseritamente intestato alla società resistente), aveva chiesto, unitamente ad alcune istanze non specificamente previste dal citato art. 13, la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione degli stessi e della loro origine, la logica e la finalità del trattamento, nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. Si era opposto inoltre al trattamento dei dati medesimi e aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento e dell´eventuale responsabile da questi designato.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 settembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto dichiarando di avere fornito riscontro all´interessato il 13 agosto 2003 con raccomandata a/r (che ha allegato e che risulta pervenuta allo stesso il 18 agosto 2003, data in cui risultava però già autenticata la sottoscrizione del ricorso) nella quale aveva dichiarato di rivestire esclusivamente la qualità di "Internet provider" per il sito corrispondente all´indirizzo Ip segnalato e, pertanto, di non effettuare alcun trattamento di dati personali e di non detenere dati personali relativi all´interessato. Il dominio numerico in questione sarebbe stato assegnato per contratto ad un cliente che ne sarebbe l´unico responsabile e che utilizzerebbe anche un software della resistente per i suoi scopi commerciali. Parte resistente ha altresì comunicato di avere "a titolo cautelativo (…) sospeso l´assegnazione dello spazio" al proprio cliente in attesa di chiarimenti da parte dello stesso.

Con nota in data 10 ottobre 2003 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica.

La resistente, ad integrazione di quanto già affermato in una nota di riscontro inviata a seguito dell´istanza ex art. 13, ha dichiarato anche nel corso del procedimento di non effettuare alcun trattamento di dati personali e di non detenere pertanto alcun dato personale relativo al ricorrente, fornendo altresì indirettamente risposta alle altre richieste formulate ai sensi dell´art. 13 dal ricorrente. Sulla base di tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne le spese, alla luce del riscontro fornito e della particolarità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) compensate le spese tra le parti.

Roma, 12 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084261
Data
12/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso