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Provvedimento del 5 novembre 2003 [1083425]

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[doc. web. n. 1083425]

Provvedimento del 5 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Francesca De Nardi;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitato, avente contenuto promozionale (pubblicità della puntata di una trasmissione televisiva), aveva chiesto alla resistente di conoscere in forma intelligibile i dati personali che lo riguardano e la loro origine, nonché la logica e la finalità su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile del trattamento. L´interessato aveva altresì chiesto la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e l´attestazione che tale operazione era stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati erano stati comunicati o diffusi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del resistente le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 9 settembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax il 25 settembre 2003, ha riscontrato le richieste dell´interessato, ribadendo quanto in parte già comunicato allo stesso (con e-mail inviata il 18 luglio 2003, allegata alla documentazione in atti dallo stesso ricorrente) in ordine all´origine dell´indirizzo di posta elettronica che, peraltro, costituirebbe il solo dato personale che lo riguarda e che la stessa aveva già cancellato a seguito dell´istanza ex art. 13. Con tale nota la resistente ha anche precisato di avere ricevuto (prima dell´istanza ex art. 13) altri messaggi e-mail dell´interessato nei quali questi chiedeva notizie sul "mancato funzionamento" del sito Internet relativo all´attività professionale della stessa.

Con fax in data 30 settembre 2003 il ricorrente ha manifestato perplessità in ordine al riscontro ricevuto.

Con nota datata 29 ottobre 2003 la resistente ha ribadito quanto precedentemente sostenuto, illustrando nel dettaglio l´origine dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente (che sarebbe stato registrato automaticamente nella sua rubrica di posta elettronica a seguito della ricezione di una e-mail a catena), fornendo indicazioni sulla circostanza che i dati sono stati menzionati solo sul computer portatile della resistente in persona, designer consultant, titolare del sito contattato dal ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza promozionale ad un indirizzo di posta elettronica.

La resistente che, nel riscontrare l´istanza formulata dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, aveva già dichiarato di aver rimosso l´indirizzo e-mail dell´interessato e di non detenere altri dati personali allo stesso relativi, ha ribadito tale dichiarazione nel corso del procedimento. Alla luce di tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autrice risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), nonché del tenore dei riscontri forniti nel procedimento in ordine alle altre richieste formulate dal ricorrente, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine a tutte le istanze proposte.

Per quanto concerne le spese, alla luce del riscontro fornito dalla resistente prima e durante il procedimento, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 5 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1083425
Data
05/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso