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Provvedimento del 12 novembre 2003 [1083081]

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[doc. web. n.1083081]

Provvedimento del 12 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Paolo Emidio Baruffa

nei confronti di

Infinito S.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, che asserisce di aver disdetto l´abbonamento gratuito ai servizi offerti da Infinito S.r.l. fin dal novembre 2002, afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile, del relativo contenuto e della loro origine, nonché la cancellazione degli stessi. Con la medesima istanza l´interessato aveva altresì chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e si era opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 settembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax il 30 settembre 2003, ha comunicato di aver fornito riscontro alle richieste dell´interessato con raccomandata a/r inviata il 29 agosto 2003 (che ha allegato), indicando i responsabili del trattamento designati e chiarendo anche all´interno della nota allegata che:

  • i dati personali relativi al ricorrente sono stati comunicati a Infinito S.r.l. il 22 febbraio 2001, al momento di una registrazione "light con username: "pol-67" a nome Paolo Baruffa" che recava nel campo "mail alternativa" l´indirizzo al quale è stata inviata la comunicazione contestata dal ricorrente, diverso da quello oggetto di disdetta;
  • che tale comunicazione è stata inviata a tutti gli utenti di Infinito S.r.l. "all´indirizzo alternativo da loro stessi comunicato, come previsto nelle Condizioni di Fornitura del Servizio, accettate da ogni utente all´atto della registrazione";
  • qualora l´interessato intendesse ottenere la cancellazione dell´account "pol-67", lo stesso avrebbe dovuto inviare "comunicazione scritta con fotocopia del documento di identità ".

Con note datate 1 e 6 ottobre 2003, il ricorrente, nel comunicare di aver ricevuto tardivo riscontro alla propria istanza ex art. 13, ha insistito per ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano e il rimborso delle spese sostenute.

Con ulteriori comunicazioni datate 6 e 17 ottobre 2003, la resistente ha sottolineato la correttezza del proprio operato, specificando che la richiesta relativa al documento di identità era volta a garantire la sicurezza dei dati dei propri utenti e comunicando di aver comunque preso atto della volontà del ricorrente, disponendo la cancellazione dei dati personali che lo riguardano anche con riferimento all´account "pol-67".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità commerciali ad un indirizzo di posta elettronica.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, con riferimento a tutte le richieste formulate dall´interessato. La resistente, che aveva già fornito riscontro alle richieste formulate dall´interessato prima che le venisse inoltrato da parte di questa Autorità l´invito ad aderire ai sensi dell´art. 20 del citato d.P.R. n. 501/1998, ha completato tale riscontro, provvedendo anche alla cancellazione dei dati personali detenuti relativamente all´interessato, con riferimento ad un account di posta elettronica di cui il ricorrente risultava ancora titolare.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare va posto in misura pari a 50 euro a carico di Infinito s.r.l., stante la necessità di disporre una parziale compensazione per giusti motivi legati al riscontro fornito dal titolare del trattamento dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 50 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Infinito s.r.l., che dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 12 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1083081
Data
12/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso