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Diritto di accesso - Accesso a valutazioni di prestazioni professionali - 24 luglio 2001 [1081713]

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[doc web n. 1081713]

Diritto di accesso - Accesso a valutazioni di prestazioni professionali - 24 luglio 2001

Costituiscono dati di carattere personale le informazioni trattate dal datore di lavoro in sede di valutazione delle prestazioni professionali del dipendente e detenute anche presso unità amministrative decentrate.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 27 giugno 2001, presentato dal sig. Domenico Mastracchio nei confronti di SANPAOLO IMI S.p.A., in relazione al mancato riscontro alla richiesta di accesso ai propri dati - contenuti nel fascicolo personale detenuto dalla società anche presso unità amministrative decentrate – afferenti valutazioni espresse sul proprio conto;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 7228/16530 del 2/7/2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato, comunicando allo stesso i dati personali richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota di risposta, anticipata via fax a questa Autorità il 6 luglio u.s., con la quale il titolare del trattamento ha manifestato la propria volontà di aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato, fornendo "complete informazioni in ordine ai dati personali dell´interessato posseduti, o comunque trattati, dalla Società, quali costituenti oggetto della richiesta dal suddetto formulata a questa Banca" ;

VISTE le memorie del 12 e del 16 luglio scorsi nelle quali l´interessato sostiene che la comunicazione del titolare non sarebbe rispondente a quanto richiesto poiché il titolare persisterebbe a suo avviso "nel non voler partecipare al ricorrente tutti quei dati personali riservati, afferenti alla sua persona" ;

VISTA la replica in data 16 luglio, con la quale la società ha contestato le deduzioni dell´interessato e ha confermato che la risposta fornita "costituisce riscontro integrale e completo alle richieste formulate dall´interessato…" , in quanto sarebbe stata fornita "la completa ed esaustiva esposizione dei dati trattati dall´Azienda in sede di valutazioni delle prestazioni professionali";

RILEVATO che, dalla documentazione in atti, non sono allo stato emersi elementi o circostanze che permettano di ritenere sussistenti altri dati personali oltre a quelli posti a disposizione dell´interessato;

RITENUTA, su tali presupposti, la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui 50.000 per diritti, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento in ragione del riscontro non tempestivo alle richieste dell´interessato;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il dr. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti posti a carico di SANPAOLO IMI S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente in favore del ricorrente.

Roma, 24 luglio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli