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Provvedimento del 30 luglio 2003 [1081637]

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[doc. web n. 1081637]

Provvedimento del 30 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Bruna Gazzelloni

nei confronti di

Enel distribuzione S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte di Enel distribuzione S.p.A. ad una richiesta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, unitamente ad alcune istanze non rientranti fra i diritti tutelati dall´art. 13 della legge n. 675/1996, ha chiesto di accedere al complesso dei dati personali trattati dalla predetta società della quale è dipendente.

Con il ricorso sottoscritto il 30 giugno 2003 ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, la ricorrente, nel lamentare l´asserita assenza nel proprio fascicolo personale - che ha visionato - di alcuni documenti che la riguarderebbero (tra cui certificazioni mediche, lettere concernenti trasferimenti e assegnazioni ad altri uffici, documenti relativi ad una contestazione disciplinare, etc.), nonché una mancata risposta in ordine all´eventuale comunicazione di dati personali ad altre società, ha chiesto al Garante di "voler valutare e sanzionare il comportamento omissivo" di parte resistente (anche in relazione all´asserita presenza di dati che la riguardano nel fascicolo di un´altra dipendente) e di "disporre il risarcimento delle spese" sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato l´8 luglio 2003 da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Enel distribuzione S.p.A. ha risposto con nota del 17 luglio 2003 alla quale ha allegato copia del riscontro inviato alla ricorrente in pari data. Con tale riscontro la resistente ha sottolineato di aver fornito "un estratto in forma intelligibile dei dati trattati" riferibili all´interessata, di aver consentito a quest´ultima l´accesso ai fascicoli personali che la riguardano (fornendole copia della documentazione richiesta in occasione dell´accesso) e di averle fatto prendere visione di alcuni documenti che ha puntualmente elencato, nonché di una decisione assunta dall´azienda nei suoi confronti all´esito di un procedimento disciplinare. In relazione a tale procedimento non ha però consentito alla ricorrente di estrarre copia di alcuni atti istruttori (specificamente indicati), che la ricorrente avrebbe peraltro già visionato.

Con nota pervenuta in data 22 luglio 2003 la ricorrente ha nuovamente lamentato l´inidoneità del riscontro ottenuto e ha ribadito la richiesta relativa alle spese.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´accesso ai dati personali relativi all´interessata detenuti dalla società di cui la stessa è dipendente.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta della ricorrente di conoscere i dati personali che la riguardano contenute negli estratti forniti, nei fascicoli personali e nei documenti che la stessa ha visionato e di cui ha in parte acquisito copia.

La società resistente non ha fornito integrale riscontro alla domanda di accesso, la quale ha carattere generale e riguarda il complesso di dati personali relativi alla ricorrente, in qualunque forma detenuti. Oltre a quanto comunicato all´interessata, la società avrebbe dovuto specificare se, ed in quale misura, detiene eventuali altri dati relativi alla sola persona della ricorrente, tenendo conto delle specifiche contestazioni di quest´ultima concernenti l´asserita assenza di determinati documenti dal fascicolo personale (tra cui, in particolare, quelli relativi a dati sanitari). Parimenti, la società non ha consentito all´interessata di ottenere copia di tutti i dati personali contenuti nei documenti istruttori relativi alla procedura disciplinare.

In proposito va peraltro rilevato che la richiesta di accesso ai dati personali non obbliga il titolare del trattamento ad esibire o a copiare ogni singolo atto, ma rende necessario estrarre da atti, documenti, archivi e banche dati tutte le informazioni di carattere personale relative all´interessato. Solo quando insorgano reali difficoltà obiettive ad estrarre i dati e a trasporli su tali supporti, anche in ragione della quantità, qualità e dislocazione dei dati richiesti all´interno di documenti, e non sia parimenti possibile la loro trasmissione per via telematica, il titolare può riscontrare la richiesta dell´interessato, permettendo allo stesso di visionare gli atti ed i documenti contenenti i dati che lo riguardano, ed anche di estrarre copia degli stessi, avendo cura di oscurare le informazioni personali eventualmente riferite a terzi, nonché eventuali altre parti di documenti non contenenti dati personali (v. Provv. del Garante del 27 dicembre 2001, in Bollettino, 2001, n. 23, p. 72). In base all´art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 501/1998, qualora vi sia richiesta, il titolare del trattamento è inoltre tenuto alla "trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico" (cfr. anche Provv. del Garante del 28 dicembre 2000, in Bollettino, n. 16, p. 10 ss.).

La società resistente dovrà quindi, entro un termine che appare congruo fissare al 31 ottobre 2003, completare il riscontro alla ricorrente nei termini sopra indicati, precisando di non detenere altri dati personali relativi all´interessata oltre quelli così comunicati.

Il ricorso va infine dichiarato inammissibile per quanto riguarda la richiesta volta a conoscere gli eventuali soggetti ai quali i dati sarebbero stati comunicati, non rientrando tale istanza fra le posizioni giuridiche tutelate dalla legge n. 675/1996.

L´ammontare delle spese relativo al procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso, ammontare che è posto a carico della società resistente in misura pari a 50 euro, sussistendo giusti motivi per compensare la restante parte in ragione del contenuto dei riscontri forniti anche prima del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta della ricorrente di conoscere i dati personali che la riguardano limitatamente ai dati contenuti negli estratti, nei fascicoli visionati e nei documenti di cui ha estratto in parte copia;

b) accoglie parzialmente il ricorso in riferimento alla richiesta di accedere ai dati personali dell´interessata, nei limiti di cui in motivazione, e ordina a Enel distribuzione S.p.A. di corrispondere alla medesima richiesta nei termini ivi precisati, entro la data del 31 ottobre 2003, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

c) dichiara inammissibile il ricorso in riferimento alla richiesta volta a conoscere gli eventuali soggetti ai quali i dati sarebbero stati comunicati;

d) determina in 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l´ammontare delle spese del presente procedimento che, previa parziale compensazione per giusti motivi, pone nella misura di euro 50 a carico di Enel distribuzione S.p.A., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 30 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1081637
Data
30/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso