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Diritto di accesso - Accesso a dati personali detenuti da azienda sanitaria locale - 3 settembre 2001 [1081576]

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[doc web n. 1081576]

Diritto di accesso - Accesso a dati personali detenuti da azienda sanitaria locale - 3 settembre 2001

Il diritto di accesso riguarda anche i dati personali contenuti in atti amministrativi custoditi da un´azienda sanitaria locale.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato dalla sig.ra XY nei confronti del Direttore generale dell´Azienda unità sanitaria locale TA/1, in relazione alla mancata risposta alla propria richiesta formulata ai sensi della legge n. 675/1996, volta a conoscere i dati personali della medesima interessata detenuti dal titolare del trattamento, nonché la logica e la finalità del trattamento stesso;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 7799/16477 del 10/7/2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessata, comunicando alla stessa i dati personali richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTE le note di risposta, pervenute a questa Autorità il 30 luglio e il 2 agosto u.s., con la quale l´ Azienda ha precisato di non detenere dati personali dell´interessato ad esclusione di due riferimenti nominativi contenuti in atti amministrativi "custoditi a norma di legge" (e specificamente individuati nella citata nota di risposta);

CONSIDERATO che l´interessata non ha fatto pervenire ulteriori osservazioni e memorie a questa Autorità;

RILEVATO che con il ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 possono essere fatti valere solo i diritti di cui all´art. 13 della medesima legge precedentemente esercitati nei confronti di un ben individuato titolare del trattamento;

RILEVATO altresì che il diritto di accesso ai dati personali deve essere distinto dal diverso diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990, richiamato dalla ricorrente nella nota del 13 aprile 2001;

RITENUTA, per questi motivi, la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il dr Mauro Paissan;


TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso.

Roma, 3 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli