g-docweb-display Portlet

Dati sensibili - Dati personali relativi all'appartenenza linguistica raccolti in occasione del censimento - 28 settembre 2001 [1081493]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc web n. 1081493]

Dati sensibili - Dati personali relativi all´appartenenza linguistica raccolti in occasione del censimento - 28 settembre 2001

Con due provvedimenti il Garante ha nuovamente esaminato la problematica del trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino nella provincia di Bolzano, già oggetto di un provvedimento del 6 febbraio 2001. Con il primo dei nuovi provvedimenti, l´Autorità ha esaminato una ulteriore segnalazione di una associazione, segnalando al Governo la necessità di adeguare il quadro normativo in materia per tutelare i diritti fondamentali degli interessati anche in relazione alla normativa comunitaria intervenuta. Con il secondo, ha espresso invece un parere -entro certi limiti, favorevole- al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ordine allo schema di "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di adeguamento di alcune norme in vigore ai principi di tutela dei dati personali sensibili relativi all´origine etnica". In tale circostanza, il Garante ha nuovamente evidenziato che tale obiettivo non può prescindere da un ripensamento più generale dell´attuale disciplina in materia di appartenenza e di aggregazione linguistica, la quale, pur essendo diretta a tutelare alcune minoranze (c.d. " proporzionale etnica "), obbliga una gran parte di popolazione a formulare dichiarazioni dalle quali scaturiscono dati di natura sensibile.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Stefano Rodotà, presidente, del Prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del Prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli atti d´ufficio;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO CHE:

1. Il 6 febbraio 2001 il Garante ha adottato un provvedimento a seguito di alcune segnalazioni sul trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici -italiano, tedesco e ladino- nella provincia di Bolzano.

Con tale provvedimento, questa Autorità ha constatato che le informazioni raccolte in occasione del censimento generale della popolazione (poi custodite presso locali uffici giudiziari e in diversi altri uffici ed organi per svariate finalità di tipo amministrativo, giudiziario ed elettorale) hanno anche natura di "dati sensibili".

In tale occasione il Garante ha però rilevato che la raccolta di questi dati è al momento collegata ad una disposizione di rango costituzionale e ad alcune norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto-Adige che fissano alcune modalità della rilevazione e della successiva utilizzazione dei medesimi dati.

Questa Autorità ha constatato che per alcuni aspetti tali disposizioni forniscono un quadro d´insieme per individuare in termini generali le modalità del trattamento di questi dati, come richiesto dalla disciplina generale in materia di dati sensibili (artt. 18, 18-bis e 18-ter d.P.R. n. 752/1976, modificati dal d.lg. n. 253/1991, in riferimento all´art. 22, comma 3, legge n. 675/1996 ).

Il Garante si è tuttavia riservato di adottare un secondo provvedimento, affermando nel frattempo che:

a) la liceità in termini generali delle operazioni di trattamento non fa venir meno l´obbligo per le amministrazioni che trattano tali informazioni di rispettare una serie di ulteriori cautele e garanzie in materia di dati sensibili e di sicurezza (d.lg. n. 135/1999; d.P.R. n. 318/1999 );

b) sono già parimenti operanti alcuni principi sulla conservazione o sulla pertinenza e non eccedenza dei dati che devono essere rispettati da tutti i soggetti che si trovino, in base alla legge, ad utilizzare dati relativi alla dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica (svolgimento di concorsi pubblici, presentazione di candidature, dichiarazione circa la lingua prescelta in alcune fasi processuali, ecc.);

c) sono conseguentemente non conformi all´attuale normativa sui dati personali i trattamenti eventualmente svolti dalle amministrazioni pubbliche in via di prassi e che non siano previsti da una disciplina dettagliata ai sensi dell´art. 22, commi 3 e 3-bis, della legge n. 675 (es.: creazione di una banca di dati sensibili non prevista dalle citate norme);

d) le citate norme sulla dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica andrebbero rivisitate alla luce dei sopravvenuti principi in materia di protezione dei dati, in particolare per attuare meglio il principio di stretta necessità nel trattamento dei dati in questione.

Successivamente all´adozione del citato provvedimento, il Garante ha ricevuto una nuova segnalazione ed ha avuto notizia dell´esame da parte della Commissione paritetica di cui all´art. 107 del citato statuto speciale di alcune norme -che verranno esaminate dal Garante con separato parere- ad adeguare la normativa in esame.

OSSERVA:

2. A conclusione dei riscontri effettuati possono essere sviluppate ulteriori considerazioni in relazione al profilo della pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti in relazione alle finalità perseguite, nonché ai possibili effetti derivanti dall´uso non sufficientemente regolato delle predette dichiarazioni.

Con riguardo al primo profilo deve osservarsi che il quadro normativo internazionale, comunitario e nazionale di riferimento è sicuramente mutato rispetto al periodo nel quale è maturato il vigente meccanismo di disciplina delle modalità di raccolta ed utilizzazione delle dichiarazioni di appartenenza o aggregazione linguistica.

Il Garante formula, per quanto di competenza, alcune considerazioni per ciò che riguarda la problematica del trattamento dei dati personali, consapevole della stretta correlazione che si pone tra la tutela della riservatezza delle persone e il più ampio contesto legato alla c.d. "proporzionale etnica", nel quale confluisce anche la ponderazione di concorrenti interessi pubblici.

L´Autorità constata che la "proporzionale etnica" può essere attuata mediante nuove e più selettive modalità di raccolta dei delicati dati personali.

In tema di tutela e di non discriminazione delle minoranze deve anzitutto tenersi conto della sopravvenuta ratifica della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, la quale, all´art. 3, stabilisce che "ogni persona che appartiene ad una minoranza nazionale ha diritto di scegliere liberamente se essere trattata o non trattata in quanto tale e nessuno svantaggio dovrà risultare da questa scelta o dall´esercizio dei diritti ad essa connessi" (l. 28 agosto 1997, n. 302), ponendo essa stessa nuovi elementi di riflessione riguardo al sistema di raccolta e di utilizzazione sistematica dei dati in questione nel Trentino Alto-Adige.

Ma è soprattutto l´entrata in vigore della direttiva n. 95/46/CE del 1995 e la sua ampia trasposizione all´interno del nostro ordinamento tramite la legge n. 675/1996, che rendono evidenti le mutazioni intervenute.

Com´è noto, la normativa comunitaria vieta in generale il trattamento dei dati sensibili salvo sia necessario -fra l´altro- per motivi di interesse pubblico rilevante e sempre che vengano previste "le opportune garanzie".

La direttiva prevede poi che tutti i trattamenti debbano essere informati ai princìpi di pertinenza e di non eccedenza -art. 6, comma 1, lett. c), princìpi riportati anche nella legge n. 675 (art. 9) e dettagliati ulteriormente, con riferimento al trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici, dal d.lg. n. 135/1999.

3. Esaminando il sistema in questione alla luce di tale nuovo quadro normativo, non può farsi a meno di rilevare che la raccolta sistematica delle dichiarazioni di appartenenza o aggregazione linguistica di tutti i residenti (compresi anche i minori), a fronte di un utilizzo dei dati che si rivela spesso solo occasionale ed eventuale, si pone in contrasto con i princìpi sopra richiamati.

Il contrasto riguarda la fase stessa della raccolta, anziché le sole modalità della successiva utilizzazione dei dati.

Anche considerando le garanzie attualmente introdotte nel sistema (consegna e conservazione delle dichiarazioni "nominative" in busta chiusa; utilizzo solo a richiesta dell´interessato o per motivi di giustizia, conservazione da parte di personale tenuto al segreto d´ufficio), la gestione e la conservazione di un così alto numero di dati sensibili è potenzialmente lesivo del diritto alla riservatezza dei dichiaranti e comunque sproporzionato rispetto alla finalità perseguita.

A questo proposito le norme dello statuto speciale sembrano voler contenere il rischio che, nelle occasioni che possono verificarsi nel periodo compreso fra due censimenti della popolazione, gli interessati possano dichiarare, a seconda della convenienza del momento, l´appartenenza o l´aggregazione ad uno o ad un altro gruppo linguistico.

Questa finalità è lecita, ma può essere egualmente perseguita secondo altri sistemi più rispettosi dei diritti della personalità delle persone interessate, che evitino periodici e generalizzati meccanismi di dichiarazione da parte di tutti i membri di una determinata comunità.

Dette modalità di dichiarazione non garantiscono il diritto degli interessati di non far conoscere la propria appartenenza allorché tale conoscenza non sia in concreto necessaria per specifiche finalità previste dalla legge. Creano, poi, un accumulo di informazioni sproporzionato e potenzialmente lesivo e discriminatorio, proprio nei confronti delle minoranze che s´intendono tutelare.

S´impone quindi l´esigenza di un pronto approfondimento per gli aspetti di competenza di questa Autorità, la quale si pone a disposizione su un piano di collaborazione istituzionale con tutti gli organi interessati.

Se le citate norme dello statuto speciale sono sufficientemente rispondenti sul piano formale per delineare i requisiti minimi del trattamento (al punto da rendere ad esempio illecita già oggi una banca dati che raccogliesse tutte le dichiarazioni nominative di cui al foglio A/1 del censimento, visto che l´art. 18 d.P.R. n. 752/1976 si limita a prevedere solo certificazioni occasionali a richiesta), le medesime norme sono superate sul piano sostanziale per quanto riguarda il livello di tutela delle persone.

Le amministrazioni devono adempiere già oggi ad alcuni obblighi sul piano applicativo, richiamati nel precedente provvedimento del Garante.

Tali obblighi non derivano da norme puramente programmatiche, ma da prescrizioni già oggi cogenti che impongono un´attenta valutazione delle modalità di trattamento dei dati nelle diverse situazioni (ad esempio, per quanto riguarda il momento in cui acquisire i dati in questione in occasione di concorsi o di consultazioni elettorali).

A prescindere da tali obblighi, occorre adeguare normativamente il sistema della raccolta e del successivo utilizzo dei dati.

Si potrebbe ad esempio introdurre un sistema garantito di dichiarazioni ad hoc o di autocertificazione da parte dell´interessato -da redigere e produrre solo in singoli casi e all´occorrenza- basato su una particolare responsabilizzazione dei dichiaranti (già affermata, peraltro, dalla più recente normativa nazionale).

Oppure, considerata l´imminenza del prossimo censimento di ottobre, si potrebbe delineare un sistema che non alteri in maniera significativa né le operazioni di censimento, né i casi in cui la dichiarazione di appartenenza è richiesta. Si potrebbe infatti prevedere che, analogamente a quanto avviene per la tessera elettorale, il modulo A/1 della dichiarazione di appartenenza linguistica, anziché essere inviato in busta chiusa all´ufficio giudiziario competente per territorio, sia custodito anch´esso dall´interessato, magari "validato" da un timbro del rilevatore censuario che ne attesti la valenza per tutto il periodo che intercorre tra due censimenti.

Si dovrebbe poi regolare meglio il successivo trattamento dei dati da parte dei singoli uffici od organi. In proposito, si tratta di assicurare la puntuale osservanza delle norme sulla riservatezza con riferimento a tutti i casi in cui tali dichiarazioni vengano utilizzate. In questo senso, lo schema relativo alle disposizioni di attuazione dello Statuto richiamato in premessa va nella giusta direzione, sebbene meriti integrazioni e modifiche.

Il Garante ritiene in conclusione doveroso inviare una segnalazione al Governo e, per conoscenza, ad altri soggetti istituzionali interessati, affinché si pervenga nel breve termine ad una soluzione normativa. Si porranno così le basi per contemperare meglio gli interessi pubblici ritenuti rilevanti in tema di "proporzionale" ai diritti fondamentali della personalità riaffermati anche nella Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

segnala al Governo, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. m), della legge n. 675/1996, la necessità di adeguare nei termini di cui in motivazione il quadro normativo relativo al trattamento i dati personali relativi alle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione linguistica nella provincia di Bolzano.

Roma, 28 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli