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Provvedimento del 9 luglio 2003 [1080306]

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[doc. web n. 1080306]

Provvedimento del 9 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Andrea Lodrini

nei confronti di

Francesco Sabatino;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, dopo aver ricevuto alcuni messaggi al proprio indirizzo di posta elettronica (riferiti ad un sito a contenuto erotico il cui dominio risultava registrato a nome del resistente), afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad una istanza inviata via e-mail alla redazione del sito in questione, con la quale, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

In seguito, dopo aver ricevuto dalla redazione del sito una dichiarazione di estraneità agli avvenuti invii, e nonostante la manifestata opposizione al trattamento, l´interessato aveva ricevuto nuovamente e-mail indesiderate relative al medesimo sito.

Con ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 proposto nei confronti del resistente, l´interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 17 giugno 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, ed inoltrato alla persona individuata dal ricorrente quale asserito titolare del trattamento, il resistente ha risposto sostenendo la "propria totale estraneità (...) a tutta la vicenda", spiegando, tra l´altro, che il dominio in questione, per un errore nell´indicazione del "legale rappresentante", sarebbe stato in realtà registrato a suo nome da parte del nipote sig. Ugo Rubinelli (che ne era l´effettivo titolare), al quale il resistente presta assistenza legale e che ha sottoscritto una dichiarazione in atti con la quale ha sollevato il resistente da ogni responsabilità sulla vicenda.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

Il resistente, fornendo precise indicazioni in ordine all´errata registrazione del dominio internet a suo nome, ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle notificazioni e nelle dichiarazioni al Garante") di essere estraneo all´inoltro delle comunicazioni indesiderate.

Sulla base di tali dichiarazioni, e di quella del Rubinelli, la contestata attività di invio di newsletter relativa al sito di cui è stata attestata la disattivazione, non può essere imputata al resistente.

Va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Poiché peraltro, difformemente da quanto dichiarato, il sito risulta attivo, l´Autorità provvederà con separato procedimento ad effettuare autonomi accertamenti sul rispetto della normativa in materia.

Sussistono giusti motivi legati alla specificità della vicenda e al contenuto del riscontro fornito dal resistente per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 9 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1080306
Data
09/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso