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Provvedimento del 23 aprile 2003 [1079258]

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 [doc. web n. 1079258]

Provvedimento del 23 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Sergio Tamburini

nei confronti di

Associazione Ascolta e Vivi Onlus;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza, formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano dalla banca dati dell´Associazione Ascolta e Vivi Onlus e si era opposto al loro ulteriore trattamento consistente nell´invio di materiale informativo e promozionale.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito tali richieste.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota fax del 7 aprile 2003, ha assicurato di aver cancellato il nominativo dell´interessato dai propri archivi ed ha dichiarato che l´episodio per il quale si scusava era dovuto solo ad uno "spiacevole incidente".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto da un´associazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha fornito un riscontro che va ritenuto idoneo, attestando con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37 bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver cancellato i dati personali dell´interessato erroneamente trattati.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 23 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079258
Data
23/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso