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Provvedimento del 10 aprile 2003 [1079179]

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[doc. web n. 1079179]

Provvedimento del 10 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Giovanni Monaco

nei confronti di

Telecom Italia mobile S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Telecom Italia Mobile S.p.A. con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano con riferimento a due utenze telefoniche mobili che lo stesso non avrebbe mai attivato e di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tali dati e della loro origine.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 19 marzo 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Telecom Italia mobile S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax in data 31 marzo 2003, comunicando che:

  • "l´attivazione delle due utenze (...) è avvenuta a seguito della sottoscrizione, in data 19/11/2002, dei relativi contratti", stipulati presso "il Centro TIM in franchising "il Telefonino" di Ostia;
  • "al momento dell´attivazione è stato fornito" un codice fiscale diverso da quello realmente riferito al ricorrente, ma di aver riscontrato tale differenza "solo quando il cliente ha sporto reclamo utilizzando la propria carta intestata, dalla quale è emersa tale incongruenza";
  • il "documento fornito in sede di acquisizione era stato con ogni probabilità falsificato";
  • "i due contratti venivano cessati per frode in data 19/12/2002".

Con nota del 7 aprile 2003 il ricorrente ha preso atto del riscontro fornito dalla società resistente, lamentandone tuttavia l´ingiustificato ritardo.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali effettuato da una società di telefonia mobile.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il titolare del trattamento, seppure a seguito della presentazione del ricorso, ha fornito adeguato riscontro alle istanze dell´interessato, comunicando l´origine dei dati personali che lo riguardano e fornendo altri elementi sulla vicenda che ha condotto all´intestazione delle due utenze telefoniche, allo stato, disattivate.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 10 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079179
Data
10/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso