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Provvedimento del 30 aprile 2003 [1075402]

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 [doc. web n. 1075402]

Provvedimento del 30 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY in qualità di titolare dell´impresa individuale "ZY"

nei confronti di

MediaQuest di Carmelo Saraceno;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, titolare di un esercizio commerciale che si era rivolto alla resistente per ottenere la visualizzazione in Internet di informazioni relative alla propria attività tramite un sistema c.d. "pay per visit", afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di MediaQuest, con la quale si era opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano ed aveva chiesto che venisse "oscurata la pagina web www.breakfast-food.com/suspended.html (…)". In tale pagina erano stati pubblicati alcuni dati, ritenuti pregiudizievoli, relativi ad una interruzione di servizio, motivata in ragione dell´asserito, mancato pagamento di una fattura da parte del ricorrente.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito la propria richiesta.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 3 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento, con nota inviata via fax l´11 aprile 2003, ha dichiarato che:

  • che "la pagina web oggetto del ricorso (…) è stata rimossa permanentemente dal server che la ospitava";
  • di voler, peraltro, "agire giudizialmente (…) per il recupero di quanto (…) dovuto".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato nel quadro di un rapporto contrattuale con una società che offre servizi di visualizzazione di siti web in Internet.

In relazione al contenuto dell´istanza del ricorrente, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito riscontro alla richiesta dell´interessato con l´assicurazione di aver rimosso permanentemente dal proprio server la pagina web contenente i dati personali riferibili all´interessato (dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante").

Con separata nota l´Autorità provvederà peraltro a segnalare i profili del contestato trattamento dei dati che non risultavano conformi alle disposizioni dell´art. 9 della citata legge.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 30 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1075402
Data
30/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso