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Provvedimento del 26 marzo 2003 [1068284]

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[doc. web n. 1068284]

Provvedimento del 26 marzo 2003

La tempestiva attivazione di una società finanziaria presso una "centrale rischi" privata, qualora sortisca l´effetto della cancellazione dei dati dell´interessato dal sistema informativo, fa venir meno l´esigenza di provvedere sul ricorso diretto alla cancellazione stessa.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY e ZY

nei confronti di

Findomestic Banca S.p.A.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

I ricorrenti, che avevano stipulato due contratti di finanziamento con Findomestic Banca S.p.A., affermano di non aver ricevuto un riscontro idoneo ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale avevano chiesto la cancellazione dei dati personali che li riguardano dalle banche dati delle c.d. "centrali rischi" alle quali erano stati segnalati a causa del ritardo nel pagamento di alcune rate di finanziamento.

Nell´iniziale riscontro del 24 settembre 2002 Findomestic Banca S.p.A. aveva sostenuto che non era possibile accogliere la richiesta di cancellazione in quanto le segnalazioni erano state frutto di "forti e ripetuti ritardi" nei pagamenti, ma che la società aveva provveduto ad aggiornare i dati relativi agli interessati segnalando che si trattava di "finanziamenti conclusi in modo regolare".

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 i ricorrenti hanno ribadito la propria richiesta di cancellazione.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 27 febbraio 2003, Findomestic Banca S.p.A., con nota fax del 10 marzo 2003, ha comunicato di:

  • aver inoltrato la richiesta di cancellazione dei nominativi dei ricorrenti dall´archivio del Consorzio per la tutela del credito il giorno 4 marzo 2003 e che "tale cancellazione è divenuta definitiva" alla data del 10 marzo 2003;
  • non aver trattato i dati in violazione di legge, avendo provveduto ad effettuare la segnalazione a seguito di diversi ritardi nei pagamenti;
  • di aver cancellato i dati degli interessati "nonostante non siano trascorsi i cinque anni normalmente richiesti (...), anche in considerazione del fatto che i due clienti avevano regolarizzato" la propria posizione e alla luce di quanto reso noto dal Garante con il provvedimento generale sulle "centrali rischi" del 31 luglio 2002;
  • conservare nei propri archivi "i dati riguardanti i ricorrenti, dagli stessi forniti all´atto della firma del contratto, (...) a fini contabili e fiscali in ottemperanza a quanto stabilito dall´articolo 2220 del codice civile".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la conservazione di alcuni dati personali degli interessati, relativi ad un´operazione di finanziamento rispetto alla quale, nel corso del rapporto, si erano verificati alcuni ritardi nei pagamenti di diverse rate (ritardi successivamente sanati) che avevano portato alla comunicazione dei dati in questione ad una "centrale rischi" privata.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Dalla documentazione in atti è infatti emerso che il titolare del trattamento ha provveduto a far cancellare i dati personali relativi ai ricorrenti dalla banca dati del Consorzio per la tutela del credito cui erano stati comunicati, conservando invece tali dati nei propri archivi a fini fiscali e contabili.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione.

Roma, 26 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068284
Data
26/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso