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Provvedimento del 21 marzo 2003 [1068276]

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[doc. web n. 1068276]

Provvedimento del 21 marzo 2003

Qualora il resistente, a seguito dell´invito del Garante ad aderire, fornisca adeguato riscontro alle richieste dell´interessato, il procedimento dev´essere definito con declaratoria di non luogo a provvedere.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giotto De Filippi

nei confronti di

Crediter s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro da Crediter s.r.l. ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva contestato l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale (in materia di cessione di crediti), opponendosi al trattamento dei dati.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito la propria richiesta chiedendo di porre le spese sostenute per il procedimento a carico del titolare del trattamento.

Con fax inviato in data 7 marzo 2003 il ricorrente ha comunicato di aver ricevuto - a seguito dell´invito ad aderire inviato a Crediter s.r.l. da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 26 febbraio 2003- un riscontro dalla società resistente la quale sostiene di non essere responsabile per l´invio della comunicazione indesiderata. Tale comunicazione sarebbe stata inoltrata da Sidep s.r.l. -cui la resistente aveva commissionato una campagna pubblicitaria tramite Internet- che si "è avvalsa di un proprio database" di indirizzi di posta elettronica. Alla luce di tale riscontro, il ricorrente ha chiesto che "il procedimento in corso prosegua (...) contro la Sidep s.r.l.".

La società resistente, con nota inviata il 7 marzo 2003, nel richiamare quanto affermato dal ricorrente con la citata memoria inviata lo stesso giorno, ha chiesto che l´Autorità dichiari non luogo a provvedere nei propri confronti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 e all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

Il trattamento effettuato nel caso di specie era illecito per difetto dei predetti presupposti, ma non vi è allo stato prova che l´odierno resistente abbia assunto il ruolo di contitolare di un trattamento che risulta per converso effettuato da Sidep s.r.l., d´intesa con la resistente.

In riferimento alle richieste formulate nei confronti della società destinataria della richiesta ex art. 13 va dichiarato su questa base non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Ciò alla luce del riscontro che Crediter s.r.l. ha fatto pervenire all´interessato (cui già in data 23 dicembre 2002 era stato inviato un messaggio e-mail da parte di Sidep s.r.l.) nel procedimento, con specifico riferimento all´asserita estraneità al contestato trattamento dei dati personali e all´assenza di dati personali relativi al ricorrente presso la resistente medesima (dichiarazioni della cui genuinità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante").

Con autonomo provvedimento l´Autorità ha peraltro già disposto, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. l), il blocco del trattamento dei dati effettuato da Sidep s.r.l. in violazione delle sopracitate disposizioni, risultando in atti che la società utilizza la modalità illecita in modo sistematico anche oltre il caso di specie.

Ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 675/1996 e sulla base di un separato provvedimento, l´Autorità ha inoltre instaurato un autonomo procedimento per verificare l´osservanza dei presupposti di liceità del trattamento effettuato dalla società Sidep s.r.l. con particolare riferimento alla disciplina concernente l´informativa ed il consenso al trattamento dei dati.

In ragione della particolarità della vicenda sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione.

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 21 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068276
Data
21/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso