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Provvedimento del 21 marzo 2003 [1068263]

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[doc. web n. 1068263]

Provvedimento del 21 marzo 2003

Anche qualora l´indirizzo di posta elettronica sia estrapolato dalla rete attraverso l´impiego di specifici software, non è consentito l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario in mancanza del consenso informato dell´interessato o in assenza degli ulteriori presupposti di legge.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Luca Ismaele Lodrini

nei confronti di

Marco Genovese, in qualità di titolare dell´impresa individuale Web House S0ftware;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di aver ricevuto un riscontro inidoneo ad una istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva contestato al titolare dell´impresa Web House Software di Marco Genovese l´invio di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, opponendosi, altresì, al trattamento dei dati che lo riguardano e chiedendo di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito tali richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 24 febbraio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente con memoria inviata via fax il 7 marzo 2003 ha sostenuto che:

  • in data 20.01.2003 ha acquistato un software che consente di "reperire ed estrapolare gli indirizzi e-mail pubblicati sulle pagine html, che sono di dominio pubblico";
  • gli indirizzi e-mail del ricorrente sarebbero "stati resi disponibili al momento della… registrazione sulle pagine html di dominio pubblico" ed in tal modo "accessibili a chiunque";
  • dall´indirizzo e-mail non sarebbe a suo avviso "possibile risalire automaticamente ai dati anagrafici di una persona";
  • di non detenere alcun dato personale relativo al ricorrente al di fuori degli indirizzi e-mail dello stesso acquisiti mediante consultazione delle pagine html di "dominio pubblico" presso le quali il ricorrente si sarebbe registrato; 
  • comunque, "in seguito alle lamentele del ricorrente, il Sig. Genovese ha provveduto a non inoltrare alcuna ulteriore e-mail agli indirizzi di posta elettronica del Sig. Lodrini".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad alcuni indirizzi di posta elettronica di cui l´interessato è titolare, senza che risulti acquisito il previo consenso del medesimo od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

La ricerca e il successivo utilizzo degli indirizzi di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

L´utilizzo di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. provv. del Garante dell´11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, pag. 39), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento sopraindicati.

Quanto alle richieste specificamente formulate in relazione al predetto art. 13 deve essere accolta la richiesta dell´interessato di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento dei dati eventualmente designato dal titolare del trattamento. Il resistente (che sul punto non ha fornito riscontro) dovrà pertanto comunicare all´interessato, entro il 30 settembre 2003, l´eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione il titolare dovrà fornirne anche i relativi estremi identificativi.

Il ricorso va accolto anche in relazione all´opposizione al trattamento. Il resistente ha unicamente dichiarato che "in seguito alle lamentele del ricorrente ha provveduto a non inoltrare alcuna ulteriore e-mail agli indirizzi di posta elettronica" dell´interessato.

Tale dichiarazione non soddisfa integralmente la richiesta con cui l´interessato si è opposto al trattamento. Il resistente dovrà confermare al ricorrente di aver adottato ogni altro utile accorgimento per impedire in futuro l´ulteriore invio di messaggi all´indirizzo del ricorrente ed astenersi -mediante cancellazione dei dati non detenuti in conformità alla legge- da ulteriori trattamenti illeciti dei medesimi dati, dando su ciò conferma anche a questa Autorità entro il termine del 30 settembre 2003.

Con distinto provvedimento l´Autorità provvede nell´ambito di un autonomo procedimento a disporre il blocco del trattamento illecito dei dati, risultando in atti, per espressa ammissione della resistente, che la stessa ha posto in essere un´attività di invio massivo e illecito di comunicazioni indesiderate di tipo pubblicitario, svolta mediante l´utilizzo del software sopraindicato.

Con separato provvedimento è stato instaurato un autonomo procedimento in relazione all´assenza di un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e per verificare le modalità di raccolta dei dati.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, e posto integralmente a carico di parte resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in riferimento all´opposizione al trattamento, nonché alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento dei dati personali e ordina al titolare di corrispondere a tali richieste, nelle forme e secondo le modalità indicate in motivazione, entro il 30 settembre 2003;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250 l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto a carico di Marco Genovese, in qualità di titolare dell´impresa Web House Software, il quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli