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Provvedimento del 12 marzo 2003 [1068132]

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[doc. web. n. 1068132]

Provvedimento del 12 marzo 2003

Il ricorso non regolarizzato nei termini fissati dalla legge è inammissibile.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 10 febbraio 2003, presentato da Franco Scriattoli nei confronti di Bruno Aprile;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 2661 del 18 febbraio 2003 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;

CONSIDERATO che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini precisati nella citata nota (nota che, da documentazione in atti, risulta pervenuta all´interessato il 21 febbraio 2003);

RITENUTA la necessità di dichiarare l´inammissibilità del ricorso;

VISTO l´art. 29 della legge n. 675/1996 e gli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

DICHIARA:

l´inammissibilità del ricorso.

Roma, 12 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068132
Data
12/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso