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Provvedimento del 12 marzo 2003 [1068120]

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[doc. web n. 1068120]

Provvedimento del 12 marzo 2003

La mancata regolarizzazione, nei termini stabiliti, del ricorso al Garante comporta la declaratoria di inammissibilità.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 14 ottobre 2002, presentato da Paolo Boi nei confronti di Licia Fontana;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, le note prot. n. 13307 del 18 ottobre 2002 e n. 18000 del 31 dicembre 2002 con le quali questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;

CONSIDERATO che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini precisati nelle citate note;

RITENUTA la necessità di dichiarare l´inammissibilità del ricorso;

VISTO l´art. 29 della legge n. 675/1996 e gli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

DICHIARA:

l´inammissibilità del ricorso.

Roma, 12 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068120
Data
12/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso