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Provvedimento del 27 febbraio 2003 [1068040]

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[doc. web. n.1068040]

Provvedimento del 27 febbraio 2003

Nell´ipotesi in cui fornisca riscontro alle richieste dell´interessato solo dopo la ricezione dell´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento è tenuto al rimborso, anche parziale, delle spese del procedimento in favore del ricorrente.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Francesco Romagnoli

nei confronti di

Club Méditerranée S.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

A seguito dell´invio non richiesto, per posta ordinaria, di corrispondenza pubblicitaria da parte di Club Méditerranée S.A., il ricorrente sostiene di aver ricevuto un riscontro inidoneo ad un´istanza, formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di avere conferma dell´esistenza dei dati che lo riguardano e la comunicazione degli stessi in forma intelligibile, di conoscere la logica e le finalità del trattamento, nonché di ottenere la loro cancellazione.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie istanze chiedendo di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, nonché di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, in data 6 febbraio 2003, Club Mediterranée S.A., sede secondaria in Italia, ha risposto con fax del 17 febbraio 2003, con il quale ha fornito gli estremi identificativi del responsabile del trattamento ed ha sostenuto:

  • che i dati personali riferiti all´interessato in proprio possesso sono il "nome, cognome, indirizzo" dello stesso;
  • che tali dati sono stati forniti dal ricorrente "al momento della prenotazione telefonica del soggiorno presso il Villaggio di Caprera (…)";
  • di aver trattato i dati personali del ricorrente "solo ed esclusivamente per l´invio (…) del materiale relativo ai programmi e alle iniziative";
  • di aver cancellato i dati riferiti all´interessato in proprio possesso.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta che riguarda, in particolare, l´accesso e la cancellazione dei dati personali dell´interessato detenuti da una società.

Il titolare del trattamento ha fornito, anche se solo a seguito della presentazione del ricorso, un adeguato riscontro a tutte le istanze presentate dall´interessato comunicando i dati personali che lo riguardano, la loro origine, la logica e le finalità del trattamento ed ha altresì attestato di aver cancellato i dati relativi al ricorrente.

In relazione a tali dichiarazioni della cui veridicità il titolare medesimo che le ha sottoscritte risponde sul piano penale (art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 200 a carico di Club Méditerranée S.A., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dal medesimo titolare, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari a euro 200, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Club Méditerranée S.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 27 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068040
Data
27/02/03

Tipologie

Decisione su ricorso