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Provvedimento del 27 febbraio 2003 [1068021]

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[doc. web. n. 1068021]

Provvedimento del 27 febbraio 2003

Un istituto di credito deve cancellare tempestivamente le informazioni assunte nei confronti dell´interessato, cui abbia rifiutato un finanziamento, tenuto conto della mancata instaurazione del rapporto contrattuale e dell´inesistenza di obblighi derivanti dalla normativa sulla conservazione delle scritture contabili.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY rappresentata e difesa dall´avv. Erminia Cozza presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Finconsumo Banca S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente, in data 28 febbraio 2002, aveva chiesto a Finconsumo Banca S.p.A. un finanziamento finalizzato all´acquisto di un´autovettura, sottoscrivendo presso una filiale della predetta banca "un formulario avente valore di proposta contrattuale". Finconsumo Banca S.p.A., peraltro, "rifiutava di concedere il finanziamento e perciò stesso non perfezionava il contratto".

La ricorrente afferma che il citato istituto di credito non avrebbe fornito adeguato riscontro ad un´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, opponendosi al trattamento dei dati personali che la riguardano, aveva chiesto di non comunicare gli stessi a terzi e di provvedere alla loro cancellazione.

In riscontro a tale istanza, Finconsumo Banca S.p.A. aveva comunicato di aver provveduto ad inibire l´utilizzo dei dati personali della ricorrente per scopi commerciali, aggiungendo che non avrebbe però cancellato tali dati, ritenendo che i dati non fossero trattati in violazione di legge.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 la ricorrente ha ribadito le proprie istanze sottolineando come la presenza dei predetti dati "nella centrale dati della banca è fonte di pregiudizio grave" per i propri interessi, posto che gli istituti di credito, nella valutazione delle richieste di finanziamento "accedono a varie Centrali Rischi". La ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 febbraio 2003, il titolare del trattamento, con nota inviata via fax il 10 febbraio 2003, ha sostenuto:

  • "di aver provveduto a richiedere la cancellazione del (…) nominativo e dei dati relativi al contratto (…) dall´archivio della banca dati della società Crif (…) ed Experian Information Services S.p.A. (…)".

Con memoria inviata il 19 febbraio 2003 la ricorrente ha replicato che la resistente non avrebbe comunque fornito prova dell´avvenuta cancellazione dei dati dai propri archivi.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento di dati svolto da un istituto di credito, con particolare riferimento ai dati personali della ricorrente relativi ad un´operazione di finanziamento non conclusasi.

Il ricorso è fondato.

La resistente ha infatti attestato con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37 bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di essersi da ultimo attivata per far disporre la cancellazione delle informazioni relative al rifiuto del finanziamento dalle c.d. "centrali rischi" private cui tali informazioni erano state comunicate. Tuttavia, la medesima non ha dato riscontro alcuno in merito alla richiesta di cancellazione di tali dati dai propri archivi.

Al riguardo, in base al principio di proporzionalità nel trattamento dei dati personali, l´ulteriore conservazione di tali dati negli archivi dell´istituto di credito, risulta, allo stato e in base agli elementi di valutazione prodotti, anche con riguardo alla data di richiesta del finanziamento non concesso, eccedente in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati trattati e in rapporto alla stessa normativa sulla conservazione delle scritture contabili, tenendo conto che il rapporto contrattuale non si è mai instaurato.

Finconsumo Banca S.p.A. dovrà pertanto, cancellare, qualora ciò non fosse già avvenuto, i dati personali della ricorrente detenuti in ordine alla richiesta non accolta di finanziamento, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando comunicazione dell´avvenuta cancellazione, entro la medesima data, all´interessata e a questa Autorità.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento é determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 150 a carico di Finconsumo Banca S.p.A., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dal predetto titolare, sia pure in modo non completo.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina al titolare del trattamento di adempiere alla richiesta di cancellazione dei dati di cui in motivazione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dandone conferma entro il medesimo termine a questa Autorità e all´interessato;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto, in misura pari a euro 150, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Finconsumo Banca S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 27 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068021
Data
27/02/03

Tipologie

Decisione su ricorso