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Provvedimento del 20 febbraio 2003 [1068016]

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[doc. web. n. 1068016]

Provvedimento del 20 febbraio 2003

Il titolare del trattamento - nella specie, il titolare di un sito Internet ove l´interessato era registrato - deve dare adempimento alla richiesta dell´interessato di conoscere i dati che lo riguardano comunicando tutte le informazioni detenute, senza limitarsi a fornire indicazioni sulle loro tipologie o sulle modalità tecniche per venire a conoscenza dei dati presenti sul sito.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Massimo Prosperi

nei confronti di

Gsmbox S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza di accesso ai dati personali che lo riguardano, formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Gsmbox S.p.A. -in qualità di titolare dell´omonimo sito Internet www.gsmbox.it presso il quale il ricorrente era registrato- con la quale aveva chiesto di avere conferma dell´esistenza dei dati personali medesimi, di conoscere la loro origine e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il 31 gennaio 2003, la resistente, con nota del 4 febbraio 2003, ha sostenuto di aver "fornito pronto e puntuale riscontro" alle richieste dell´interessato in data 29 gennaio 2003, affermando che:

  • i dati personali riferiti all´interessato in proprio possesso sono "nome, cognome, indirizzo, cap, città (…)";
  • tali dati sono stati forniti dal ricorrente medesimo all´ atto della iscrizione al sito Internet www.gsmbox.it.

Il ricorrente, con nota dell´11 febbraio 2003, ha ribadito le proprie istanze precisando che il titolare non ha comunicato i singoli dati personali che lo riguardano, "ma soltanto le categorie generali e astratte cui tali dati appartengono".

Con nota inviata via fax indirizzata all´interessato in pari data, Gsmbox S.p.A. ha fornito le indicazioni tecniche "per verificare, conoscere, (…), i dati personali inseriti al momento dell´iscrizione ai servizi di Gsmbox S.p.A. (…)".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una istanza di accedere a dati personali e di conoscere la loro origine.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati personali dell´interessato, avendo il titolare del trattamento fornito specifiche indicazioni sulle modalità di raccolta dei dati in questione.

Con riferimento alla comunicazione in forma intelligibile di tali dati il ricorso deve essere invece accolto.

La società resistente, sia nella risposta del 29 gennaio, sia nella nota dell´11 febbraio 2003, si è limitata a fornire all´interessato le indicazioni sulle modalità tecniche per venire a conoscenza di tutti i dati che lo riguardano presenti nel sito Internet www.gsmbox.it e ad indicare le categorie di dati in questione, senza fornirne un elenco completo.

Il titolare del trattamento dovrà pertanto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, integrare i riscontri già forniti, comunicando all´interessato tutti i dati personali allo stesso relativi previa estrapolazione degli stessi dagli archivi cartacei e informatizzati della società, con riferimento non solo ai dati identificativi dell´interessato, ma anche ad ogni altra informazione allo stesso riferita, quale, ad esempio, i dati relativi al rapporto contrattuale instaurato con il ricorrente.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 125 euro a carico della società resistente, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente ed in modo incompleto, nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in relazione alla richiesta di conoscere l´origine dei dati personali del ricorrente;

b) accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, con riferimento alla richiesta di avere conferma dell´esistenza dei dati relativi al ricorrente e la comunicazione dei medesimi in forma intelligibile e ordina a Gsmbox S.p.A. di ottemperare a tale richiesta entro il termine di cui in motivazione, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 125 l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto a carico di Gsmbox S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068016
Data
20/02/03

Tipologie

Decisione su ricorso