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Provvedimento del 12 febbraio 2003 [1067974]

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[doc. web. n. 1067974]

Provvedimento del 12 febbraio 2003

Alla luce delle prescrizioni contenute nel provvedimento generale adottato dal Garante il 31 luglio 2002, vanno cancellate dalla banca dati di una "centrale rischi" privata le informazioni relative ad un finanziamento estinto da più di un anno senza residui o pendenze.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Salvatore Lincon presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Fiat Sava S.p.A.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, che aveva stipulato un contratto di finanziamento con Fiat Sava S.p.A. finalizzato all´acquisto di un automezzo, afferma di non aver ricevuto un riscontro idoneo ad una istanza (formulata peraltro senza esplicito riferimento ai diritti tutelati dall´art. 13 della legge n. 675/1996), con la quale aveva chiesto alla società di "riverificare" la propria posizione e a "segnalare le opportune rettifiche" alla banca dati del CTC-Consorzio per la tutela del credito al quale erano stati segnalati alcuni ritardi nei pagamenti delle rate del suddetto finanziamento, imputabili, a suo avviso, alla finanziaria medesima.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente, nel contestare la liceità del trattamento effettuato dalla resistente con la comunicazione dei dati personali ad altra società, ha chiesto la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o, in subordine, la "correzione dei dati archiviati". Il ricorrente ha poi chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti e di porre a carico di controparte le spese sostenute per il presente procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 gennaio 2003, Fiat Sava S.p.A., con nota anticipata via fax il 3 febbraio 2003, nell´allegare copia del contratto di finanziamento a suo tempo stipulato con il ricorrente, dal quale si evincerebbe il consenso prestato dallo stesso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ha comunicato che:

  • la segnalazione sarebbe "stata determinata dal ritardato pagamento di numerose rate del contratto di finanziamento" in questione;
  • tenendo conto che "i ritardi sono stati tutti sanati dal cliente senza debiti residui o pendenze e considerato comunque il provvedimento del 31.07.2002 adottato dal (...) Garante in materia di tempi di conservazione delle informazioni", la società ha "già dato disposizione per la cancellazione dei dati relativi alle sofferenze sopraccitate dalle banche dati".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la conservazione di alcuni dati personali dell´interessato, relativi ad un´operazione di finanziamento rispetto alla quale, nel corso del rapporto, si erano verificati alcuni ritardi nei pagamenti di diverse rate (ritardi successivamente sanati) che avevano portato alla comunicazione dei dati in questione ad una "centrale rischi" privata.

Va dichiarata l´inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno che può essere eventualmente proposta, ove ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

In ordine alle altre richieste, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il titolare del trattamento ha provveduto a far cancellare i dati personali relativi al ricorrente dalla banca dati del Consorzio per la tutela del credito cui erano stati comunicati, anche alla luce delle indicazioni fornite da questa Autorità con il menzionato provvedimento adottato il 31 luglio 2002 in materia di conservazione dei dati personali nelle banche dati delle cd. "centrali rischi" private.

Alla luce dei riscontri forniti dal titolare del trattamento, con particolare riguardo alla documentazione relativa al contratto di finanziamento a suo tempo sottoscritto dall´interessato, questa Autorità si riserva di verificare, con autonomo procedimento instaurato ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, il corretto adempimento da parte del titolare degli obblighi concernenti l´acquisizione del consenso informato dell´interessato.

In considerazione dei riscontri forniti dal titolare del trattamento prima e dopo la presentazione del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 12 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli