g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 10 gennaio 2003 [1067826]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1067826]

Provvedimento del 10 gennaio 2003

In caso di adempimento esaustivo da parte del titolare del trattamento alle istanze del ricorrente, successivo alla proposizione del ricorso ma antecedente all´invito ad aderire da parte del Garante, va dichiarato il non luogo a provvedere (fattispecie relativa alla richiesta di cancellazione di segnalazioni dagli archivi di "centrali rischi" private).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Banca di Roma S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte di Banca di Roma S.p.A. ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto la cancellazione del proprio nominativo dalla banca dati della centrale rischi di Banca d´Italia nella quale risultava segnalato a partire dal luglio 2001 relativamente al fido bancario concessogli sul proprio conto corrente.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito la propria istanza di cancellazione, lamentando un comportamento scorretto del direttore di una filiale di Banca di Roma S.p.A. che aveva deciso, senza dargliene alcuna comunicazione preventiva, di revocare il conto corrente e provvedere alla segnalazione alla centrale rischi.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 dicembre 2002 Banca di Roma S.p.A. ha risposto, con nota anticipata via fax in data 17 dicembre 2002, dichiarando:

  • che la banca, dopo aver tentato di contattare l´interessato telefonicamente, ha inviato invano, nel marzo e nel luglio del 2001, due telegrammi agli indirizzi che risultavano dalla documentazione detenuta per dare comunicazione allo stesso della situazione di rischio. Successivamente è stata inviata una lettera di messa in mora in data 3 luglio 2002;
  • di aver inviato in precedenza (26 luglio 2001) la documentazione relativa alla sofferenza ad una società che opera nel campo del recupero credito e di aver proceduto poi alla segnalazione - obbligatoria - alla centrale rischi di Banca d´Italia, avendo anche constatato l´esistenza di precedenti segnalazioni di altri istituti di credito;
  • che "la segnalazione Banca di Roma è stata presente solo nei mesi di luglio, agosto, settembre" 2001 e che, sebbene "l´esposizione debitoria dell´avv. XY" fosse stata estinta solo nel luglio 2002, la stessa "non risultava più segnalata dal settembre 2001", come è testimoniato anche dalla circostanza che la bnaca ha concesso successivamente, nell´ottobre 2002, un mutuo ipotecario.

Con nota inviata via fax in data 17 dicembre 2002 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste facendo presente che le "segnalazioni risultanti in C.R. di Banca d´Italia degli altri due istituti di credito" non essendo allo stesso riconducibili, erano state rettificate immediatamente dagli istituti stessi.

Le parti hanno ribadito le proprie posizioni nel corso dell´audizione svoltasi il 18 dicembre 2002, nel corso della quale le stesse, ai sensi dell´art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998, hanno concordato sulla proroga di 20 giorni del termine per la decisione del ricorso.

Su invito del Garante, Banca di Roma S.p.A. ha fatto pervenire un´ulteriore nota in data 7 gennaio 2003 nella quale ha chiarito che "tutte le segnalazioni effettuate nella categoria di censimento "sofferenza", per i mesi da ottobre 2001 a giugno 2002, relativamente all´avv. XY sono state annullate il 28 novembre 2002. Ne deriva che da tale data la segnalazione del detto nominativo è stata "cancellata" dalla Centrale Rischi di Banca d´Italia" nella quale, dunque, il ricorrente "non risulta in nessun modo segnalato".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati svolto da un istituto di credito, con particolare riferimento alla segnalazione ed alla conseguente conservazione di dati personali del ricorrente nella centrale rischi della Banca d´Italia.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha dichiarato nel procedimento che la segnalazione relativa all´interessato è stata "annullata" il 28 novembre 2002 - in data successiva alla proposizione del ricorso, ma precedente all´invito ad aderire inviato da questa Autorità - e che, conseguentemente, il nominativo dell´interessato non è più presente nella centrale rischi della Banca d´Italia.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 10 gennaio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067826
Data
10/01/03

Tipologie

Decisione su ricorso