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Provvedimento del 9 gennaio 2003 [1067785]

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[doc. web n. 1067785]

Provvedimento del 9 gennaio 2003

Può essere condannato al pagamento, seppur parziale, delle spese del procedimento il resistente che, pur non avendo effettuato alcun trattamento dei dati dell´interessato, abbia fornito riscontro dopo l´invito ad aderire formulato dal Garante.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dall´avv. Domenico Borsellino

nei confronti di

Cantine della Corte s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale non richiesto inviato tramite una e-mail da Cantine della Corte s.r.l. relativa alla degustazione di vini, espone di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e "le modalità con cui è stato reperito" il proprio indirizzo di posta elettronica, nonché la cancellazione dei dati.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre le spese a carico del titolare del trattamento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, in data 13 dicembre 2002, Cantine della Corte s.r.l., con nota anticipata via fax in pari data, ha sostenuto:

  • che la fonte dell´e-mail ricevuta dal ricorrente è la "società Next Call (…)" la quale "ha collaborato (…) con Cantine della Corte (…) effettuando proposte telefoniche dei vini Cantine della Corte rivolte a pubblici servizi, senza alcun mandato ad effettuare invii di e-mail non richieste";
  • di aver "interpellato la società Next-Call che si è giustificata riferendo di aver inviato l´e-mail per un banale errore di battitura";
  • che il ricorrente non compare tra i propri clienti e di non aver "alcun interesse, né intenzione di contattarlo per presenti o future proposte".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

In riferimento alle richieste formulate nei confronti della società destinataria della richiesta ex art. 13 e ritenuta, con il ricorso, titolare del trattamento, va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, alla luce del riscontro che Cantine della Corte s.r.l. ha fatto pervenire all´interessato del procedimento, con specifico riferimento all´asserita estraneità al contestato trattamento dei dati personali, all´assenza di dati personali relativi al ricorrente presso la società e (come può desumersi indirettamente dal tenore del riscontro) all´assenza di un responsabile del trattamento interno a Cantine della Corte s.r.l. per ciò che attiene all´utilizzazione dei dati che lo riguardano (dichiarazione della cui genuinità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante").

Ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996 e sulla base di un separato provvedimento, l´Autorità ha già instaurato un autonomo procedimento per verificare l´osservanza dei presupposti di liceità del trattamento effettuato dalla società Next Call con particolare riferimento alla disciplina concernente l´informativa, il consenso al trattamento e la figura del responsabile del trattamento.

Per quanto concerne le spese, in considerazione della mancata risposta all´istanza ex art. 13 (che ha indotto l´interessato a proporre il successivo ricorso) va posto a carico del titolare del trattamento un quinto dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, (tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle medesime spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente, dopo il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quinto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Cantine della Corte s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 9 gennaio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Butttarelli

Scheda

Doc-Web
1067785
Data
09/01/03

Tipologie

Decisione su ricorso