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Provvedimento del 9 gennaio 2003 [1067780]

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[doc. web n. 1067780]

Provvedimento del  9 gennaio 2003

Qualora il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento è tenuto a rimborsare almeno in parte, al ricorrente che ne abbia fatto richiesta, i diritti e le spese del procedimento, conclusosi con una declaratoria di non luogo a provvedere (fattispecie relativa all´invio di comunicazioni promozionali non richieste ad un indirizzo e-mail contenuto nel sito www.infoimprese.it, inserito nel quadro delle "informazioni ufficiali" relativo alle imprese italiane attive iscritte al Registro delle imprese).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Luciano Blini

nei confronti di

Inky s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale (prodotti per stampanti), si era opposto al trattamento illecito dei propri dati personali.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito tali istanze chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 20 dicembre 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota fax del 7 gennaio 2003 inoltrata dal responsabile del trattamento dei dati personali, ha sostenuto:

  • di aver raccolto l´indirizzo e-mail del ricorrente dal sito Internet www.infoimprese.it al fine "di informare quanti ne abbiano bisogno delle norme che regolamentano il (…) settore inerente allo smaltimento e recupero dei rifiuti informatici (…)";
  • che nell´e-mail inviata era specificato "dove erano stati reperiti i nominativi e la possibilità (…) di cancellarsi automaticamente dalla mailing list";
  • di voler provvedere alla rimozione dell´indirizzo di posta elettronica dell´interessato, previa conferma del "nominativo mail" o di "eventuali alias riconducibili alla …. casella di posta elettronica" del ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 e all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato sono state formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 e sono state soddisfatte.

L´indirizzo e-mail del ricorrente é stato legittimamente ricavato dal sito www.infoimprese.it dove è effettivamente riportato nel quadro delle "informazioni anagrafiche ufficiali" relative ad imprese italiane attive, iscritte al Registro delle imprese.

La società resistente ha fornito adeguato riscontro alle istanze del ricorrente, peraltro formulate in modo generico e senza espresso riferimento agli specifici diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996, comunicando allo stesso (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde sul piano penale ai sensi dell´art. 37 bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") la fonte dalla quale aveva reperito l´indirizzo di posta elettronica ed assicurando la pronta cancellazione di tale indirizzo.

Sul ricorso va pertanto dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento un quinto dell´ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro comunque fornito nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quinto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Inky s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 9 gennaio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067780
Data
09/01/03

Tipologie

Decisione su ricorso