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Provvedimento del 9 gennaio 2003 [1067775]

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 [doc. web. n. 1067775]

Provvedimento del 9 gennaio 2003

Non può essere accolto il ricorso con il quale l´interessato si oppone al trattamento delle immagini riprese dalle telecamere di un sistema di videosorveglianza istallato nel centro cittadino, ove, anche alla luce dei limiti fissati dal provvedimento di carattere generale emesso dal Garante in materia di videosorveglianza il 29/11/2000, non emergano profili di illiceità del trattamento, effettuato dal Comune in "contitolarità" con Questura e Comando dei Carabinieri.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Angelo Anzoni

nei confronti di

Comune di Brescia;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente sostiene di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata nei confronti del Comune di Brescia con la quale, opponendosi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, effettuato dall´ente per mezzo di un sistema di videosorveglianza dotato di ventotto telecamere poste in alcune zone del centro cittadino, aveva chiesto di conoscere logica, finalità e modalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile, la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato, nel rilevare che le "caratteristiche tecniche delle telecamere impiegate" sarebbero suscettibili di favorirne un uso contrario "al rispetto dei principi fondamentali della legge sulla privacy", ha ribadito le precedenti istanze e ha chiesto la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, lamentando anche l´assenza di informativa in ordine al trattamento effettuato dal Comune.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 20 dicembre 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento ha risposto in data 31 dicembre 2002, richiamando quanto già comunicato al Garante con precedenti note del 15 novembre e 24 dicembre 2002 in riferimento ad altri procedimenti pendenti dinanzi a questa Autorità, nelle quali aveva già fornito alcune precisazioni in ordine al sistema di videosorveglianza adottato. Ha quindi allegato copia del riscontro inviato al ricorrente. Con tale ultima nota l´ente resistente ha fornito indicazioni in merito al titolare e al responsabile del trattamento, ha individuato nella prevenzione e repressione di attività illecite la finalità del trattamento effettuato ed ha dichiarato che, "in relazione all´assenza di un sistema di videoregistrazione presso la centrale operativa del Comando di polizia municipale", il Comune non detiene, comunque, dati personali relativi al ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato da un ente locale mediante l´utilizzo di un sistema di videosorveglianza posto nel centro della città.

Il ricorso e le deduzioni di parte resistente sono di tenore identico a quelli esaminati dal Garante il 30 dicembre 2002 a seguito di un analogo ricorso proposto da Catalano Francesco nei confronti del Comune di Brescia ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996.

Con tale decisione, la cui motivazione si intende qui richiamata quale parte integrante del presente provvedimento cui verrà allegata, questa Autorità ha rilevato che, allo stato, non emergono elementi che permettano di ritenere che i trattamenti in questione eccedono i limiti richiamati dal provvedimento di carattere generale in materia di videosorveglianza del 29 novembre 2000. Ciò in ragione delle dichiarazioni rilasciate dal Comune specie in ordine alla non attivazione di alcune funzioni delle apparecchiature di ripresa particolarmente invasive (quali i sistemi di registrazione delle conversazioni, di illuminazione ad infrarossi e di riconoscimento biometrico facciale). Questa Autorità ha inoltre constatato che dalla documentazione acquisita non emergono, allo stato, profili di illiceità del trattamento svolto dal citato Comune in "contitolarità" con Questura e Comando provinciale dei Carabinieri.

Nella medesima sede il Garante ha già precisato di dover verificare nell´ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, l´idoneità e la completezza dell´informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della medesima legge, le più specifiche modalità di funzionamento del sistema di videosorveglianza posto in essere e, per quanto concerne il trattamento effettuato anche mediante registrazione da altri titolari del trattamento, il principio di proporzionalità e la non eccedenza dei tempi di conservazione dei dati personali raccolti rispetto ai fini perseguiti.

Sulla base delle suesposte premesse deve ritenersi che l´odierno ricorso sia infondato per quanto attiene all´opposizione al trattamento e la conseguente cancellazione di dati relativi all´interessato che il Comune attesta di non detenere.

In ordine alle restanti richieste contenute nel ricorso va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il titolare del trattamento, seppure a seguito del ricorso, ha infatti fornito idoneo riscontro in merito a tali istanze, dichiarando di non disporre di dati personali - sotto forma di immagini registrate - riferiti al ricorrente e fornendo indicazioni circostanziate sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati, nonché su logica, finalità e modalità del trattamento effettuato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso per la parte relativa all´opposizione al trattamento dei dati personali formulata dal ricorrente nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. in ordine alle altre richieste richiamate in premessa.

Roma, 9 gennaio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067775
Data
09/01/03

Tipologie

Decisione su ricorso