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Diritto di accesso - Il diritto di conoscere l'identità del responsabile del trattamento - 6 novembre 2002 [1067598]

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[doc. web. n. 1067598]

Diritto di accesso - Il diritto di conoscere l´identità del responsabile del trattamento - 6 novembre 2002

Il titolare del trattamento deve sempre fornire risposta, anche se negativa, alla richiesta dell´interessato di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Lena Baldocchi

nei confronti di

Riccardo Cuffaro, quale titolare del sito www.freenetitalia.it di;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente espone di non aver ricevuto riscontro ad un’istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati che la riguardano, di conoscerne l’origine, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, nonché gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento», opponendosi altresì al trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessata ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 14 ottobre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, in data 21 ottobre 2002, ha sostenuto:

  • di detenere unicamente l’indirizzo di posta elettronica della ricorrente;
  • di aver acquisito tale indirizzo tramite il proprio sito Internet www.versilia-on-line.com «attraverso il servizio gratuito di iscrizione mailing list (...)»;
  • di aver cancellato dai propri archivi l’indirizzo di posta elettronica dell’interessata e che non verrà inviata più alcuna comunicazione commerciale attraverso la mailing list.

La ricorrente, con fax in data 28 ottobre 2002, ha eccepito l’incompletezza e l’inesattezza dei dati forniti, specie in riferimento alla loro origine.

Il resistente con nota del 29 ottobre 2002 ha fornito ulteriori indicazioni in merito all’origine dei dati dell’interessata e dei precedenti suoi possibili utilizzatori, ribadendo di aver provveduto alla loro cancellazione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Il resistente ha fornito all’interessata sufficienti indicazioni sul trattamento dei dati che la riguardano, sulla loro origine, nonché sulle modalità di avvenuta cancellazione dei dati dai propri archivi.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità il resistente risponde sul piano penale (art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Con riferimento alla non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento», premesso che la stessa è qualificabile come richiesta volta a conoscere l’eventuale «responsabile» del trattamento formalmente designato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675/1996, allo stato degli atti non risulta che il resistente abbia fornito allo stato risposta a tale istanza.

Limitatamente a questa parte il ricorso va pertanto accolto.

Il titolare del trattamento dovrà comunicare all’interessata gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i entro un termine che appare congruo fissare al 20 gennaio 2003.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento metà dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure con ritardo, dal titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 con riferimento alle richieste di avere conferma dell’esistenza dei dati della ricorrente, di conoscerne l’origine e di opporsi al loro ulteriore trattamento;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i in riferimento ai trattamenti effettuati presso il sito www.freenetitalia.it di Riccardo Cuffaro, e ordina per l’effetto a quest’ultimo di darne comunicazione alla ricorrente, nei termini di cui in motivazione, entro il 20 gennaio 2003, confermando l’avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

c) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico del resistente, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 6 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli