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Reti telematiche e Internet - Anche l'invio di una sola e - mail commerciale è illecito in assenza dei presupposti di legge- 15 novembre 20...

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[doc. web. n. 1067419]

Reti telematiche e Internet - Anche l´invio di una sola e - mail commerciale è illecito in assenza dei presupposti di legge- 15 novembre 2002

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica, resi conoscibili attraverso siti web, va rapportata alle finalità per le quali tali indirizzi sono stati inseriti nei siti, con la conseguenza che non può ritenersi consentito, da parte dei terzi, un invio generalizzato di e - mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Angelo Salice

nei confronti di

Corallina Tours s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto riscontro ad un’istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento» e l’origine dei dati che lo riguardano, opponendosi altresì al loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 18 ottobre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax il 21 ottobre 2002, ha dichiarato:

  • di operare "nel campo turistico (...) esclusivamente con le agenzie di viaggio su tutto il territorio nazionale (...) prelevando gli indirizzi mail da elenchi pubblicati (esempio pagine gialle) o siti inerenti il turismo";
  • che "sicuramente nel corso della ricerca degli indirizzi" sarebbe " stato introdotto erroneamente l’indirizzo del sig. Salice" a cui è stato inviato un messaggio che invita le agenzie di viaggio a collegarsi al sito Internet della società "per visionare (...) le offerte del momento relative ai viaggi" offerti dalla società medesima;
  • che tale messaggio verrebbe "inviato solo una volta e solo chi risponde potrà continuare a ricevere (...) messaggi in via continuativa" dalla società.

Con fax inviato in data 14 novembre 2002 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

L’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall’art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996. Le richieste dell’interessato, formulate ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per le quali gli stessi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono liberamente utilizzabili per l’invio di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39).

Il titolare del trattamento non ha fornito idoneo riscontro alle istanze dell’interessato, limitandosi a indicare genericamente la probabile origine dei dati. Il resistente dovrà pertanto corrispondere, entro un termine che appare congruo fissare al 15 febbraio 2003, a tutte le richieste del ricorrente, così come richiamate in premessa, ponendo anche fine al contestato trattamento mediante cancellazione dei dati personali del ricorrente trattati in violazione delle predette disposizioni. Il resistente dovrà altresì dare conferma a questa Autorità, entro la medesima data, dell’avvenuto adempimento.

Con separato provvedimento l’Autorità provvede a disporre il blocco dell’attività illecita di invio di tali comunicazioni, anche in relazione alla circostanza che dagli atti emerge che il titolare utilizza la modalità risultata illecita con carattere sistematico, anche oltre il caso di specie.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Corallina Tours s.r.l. di astenersi, con effetto immediato a decorrere dalla ricezione del presente provvedimento, dall’ulteriore utilizzazione dei dati personali del ricorrente e di comunicare a quest’ultimo l’origine dei dati personali che lo riguardano e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675/1996, entro il 15 febbraio 2003, dando conferma a questa Autorità, entro la medesima data, dell’adempimento a quanto indicato nella presente lettera a);

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Corallina Tours s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 15 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067419
Data
15/11/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso