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Ordini professionali - Procedimento disciplinare per un praticante avvocato - 30 ottobre 2002 [1066522]

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[doc. web. n. 1066522]

Ordini professionali - Procedimento disciplinare per un praticante avvocato - 30 ottobre 2002

Non è fondata la richiesta di un praticante di cancellazione dei dati detenuti dal Consiglio dell´Ordine degli avvocati ove risulti che il relativo trattamento è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio, costituite dall´accertamento di eventuali mancanze disciplinari del praticante stesso.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nellariunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla dr.ssa Loretta Groppi

nei confronti di

Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Piacenza;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente, iscritta dal 1991 presso il registro dei praticanti tenuto dall’Ordine degli avvocati di Piacenza e cancellata dallo stesso per trasferimento ad altro Ordine nell’aprile del 1999, sostiene di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza presentata al Consiglio del citato Ordine ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto conferma che il Consiglio non detiene altri dati personali che la riguardano oltre quelli contenuti nel fascicolo personale, di conoscere l’origine dei dati di cui il Consiglio dispone e le finalità del relativo trattamento sinora effettuato, nonché di ottenere la cancellazione dei dati di cui non è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e trattati, opponendosi altresì a qualsiasi trattamento dei dati non "previsti" espressamente dalla legge.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessata ha ribadito le proprie richieste, con particolare riferimento al riscontro -ritenuto inidoneo - fornito in merito all’origine dei dati e alle finalità del trattamento effettuato dal Consiglio dopo il predetto trasferimento. La ricorrente si riferisce in modo particolare alla raccolta ed alla comunicazione di dati personali che la riguardano effettuate -in modo ritenuto illegittimo- al fine di verificare la liceità e correttezza della procedura per l’iscrizione al registro dei praticanti avvocati tenuto presso altro tribunale e l’effettivo luogo di residenza dell’interessata.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 7 ottobre 2002, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Piacenza, con nota anticipata via fax 17 ottobre 2002, ha formulato varie controdeduzioni allegando anche nota del 16 ottobre 2002 diretta all’interessata, con la quale, nell’indicare l’origine dei dati personali relativi alla medesima, ha dichiarato di:

  • non disporre di altri dati personali relativi alla ricorrente "oltre quelli esistenti nel suo fascicolo personale ed a quelli esistenti nel fascicolo relativo al procedimento aperto a suo carico a seguito di segnalazione ufficiale del 28.04.2000 ed esposto di privati del 14.09.2001", di cui l’interessata ha avuto in precedenza copia;
  • aver effettuato il trattamento in questione a seguito di alcune segnalazioni, al solo fine di verificare e vigilare "sul corretto svolgimento dell’esercizio della pratica e sulla condotta del praticante tenuta nell’ambito del Circondario; ciò ai sensi del r.d.l. 1578/33 e successive integrazioni e modifiche, che prevede, all’art. 38, la competenza disciplinare alternativa del luogo di tenuta dell’Albo o Registro e del luogo in cui si sono commessi fatti eventualmente rilevanti dal punto di vista deontologico";
  • conservare i dati personali relativi all’interessata "per ovvia necessità istituzionale (certificazioni) anche dopo la cancellazione dal Registro dei Praticanti di Piacenza".

La ricorrente, con nota del 18 ottobre 2002, si ritiene insoddisfatta del riscontro ottenuto e contesta la pertinenza e la proporzionalità del trattamento effettuato dal Consiglio dell’Ordine rispetto alle finalità indicate. In particolare, ritiene illecite la raccolta e la comunicazione di dati a terzi (Ordini degli avvocati di Milano e di Reggio Calabria; Comuni di Cadeo e Piacenza) avvenuta successivamente alla cancellazione dall’Albo dei praticanti di Piacenza, dal momento che - a suo avviso - la competenza ad esercitare l’attività di controllo sull’attività svolta dal praticante spetterebbe al Consiglio dell’Ordine presso il cui registro lo stesso risulta iscritto.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto da un Consiglio dell’Ordine degli avvocati.

In ordine alla richiesta presentata dalla ricorrente di ottenere conferma circa l’esistenza di eventuali altri dati personali che la riguardano, di conoscere l’origine dei dati e le finalità del trattamento, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha infatti comunicato al riguardo adeguati elementi di risposta, fornendo anche copia della corrispondenza intrattenuta con altri Consigli dell’Ordine, nonché con due uffici anagrafici. La richiesta volta ad ottenere la cancellazione dei dati non è fondata.

Dalla documentazione in atti non emergono elementi che inducano a ritenere illecito il trattamento effettuato dal Consiglio dell’Ordine resistente. Risulta piuttosto che lo stesso ha curato il contestato trattamento ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all’art. 38 del r. d. l. 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni ed integrazioni, nell’esercizio della ritenuta competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di coloro che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione (competenza attribuita da tale norma tanto al Consiglio dell’Ordine "che ha la custodia dell´albo in cui il professionista è iscritto, quanto al Consiglio nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede").

Considerato anche il fatto che il Consiglio resistente ha contestato alla ricorrente, nel periodo in questione, l’apposizione di una targa in Piacenza con la dizione "Studio Legale", ed ha ritenuto necessario verificare, in relazione a tale attività, l’effettivo luogo di residenza dell’interessata, la richiesta di cancellazione dei dati personali e la connessa opposizione al trattamento non risultano conseguentemente basate su idonei elementi giustificativi, anche per ciò che riguarda la conservazione dei dati.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta della ricorrente di avere conferma dell’esistenza di altri dati personali oltre quelli già conosciuti e di conoscere l’origine delle informazioni e le finalità del trattamento;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati e all’opposizione al relativo trattamento.

Roma, 30 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli