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Diritto di accesso - Il riscontro alle istanze dell'interessato deve essere integrale - 30 ottobre 2002 [1066451]

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[doc. web. n. 1066451]

Diritto di accesso - Il riscontro alle istanze dell´interessato deve essere integrale - 30 ottobre 2002

La mancata risposta anche ad una sola delle richieste formulate dal ricorrente - nella specie quella concernente l´indicazione delle generalità del responsabile del trattamento - determina l´accoglimento parziale del ricorso.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Stefano Calvani

nei confronti di

sig. Claudio Crosilla;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale tramite una comunicazione e-mail non richiesta, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un’istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di conoscere l’origine dei dati che lo riguardano, opponendosi al loro ulteriore trattamento e chiedendo altresì la cancellazione dei medesimi, nonché di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 ottobre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, con nota fax del 16 ottobre 2002, ha fornito informazioni in ordine al trattamento dei dati effettuato, precisando di avere inviato a mezzo e-mail il medesimo riscontro all’interessato in data 10 ottobre 2002.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

L’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali (art. 1, comma 2, lett. b) e c), legge n. 675/1996). Le richieste dell’interessato, formulate ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

L’utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l’invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. provv. del Garante dell’11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39), senza un’idonea informativa rilasciata ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell’interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Dalla documentazione in atti è emerso che il resistente ha riscontrato alcune richieste dell’interessato fornendo adeguate informazioni in merito all’origine del dato relativo all’indirizzo di posta elettronica, alle modalità del suo trattamento e dell’avvenuta cancellazione.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità il resistente risponde anche ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Nessun riscontro è stato invece fornito in ordine all’ulteriore richiesta dell’interessato di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento ove nominato. Per questa parte il ricorso deve essere accolto e il resistente dovrà comunicare all’interessato in conformità dell’art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996, entro un termine che appare congruo fissare al 10 gennaio 2003, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento la metà dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, (tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la necessità di disporre una parziale compensazione delle spese in considerazione dell’incompleto riscontro fornito peraltro tardivamente, dopo il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso nei termini in motivazione e ordina al sig. Claudio Crosilla di comunicare all’interessato gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato entro il 10 gennaio 2003;

b) dichiara non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione sulle altre richieste di cui al ricorso;

c) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico del sig. Claudio Crosilla, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066451
Data
30/10/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso