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Diritti dell'interessato - É irrilevante l'erronea menzione nell'istanza degli estremi della legge sulla privacy - 25 ottobre 2002 [1066435]

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[doc. web. n. 1066435]

Diritti dell´interessato - É irrilevante l´erronea menzione nell´istanza degli estremi della legge sulla privacy - 25 ottobre 2002

Rileva ai fini di un valido esercizio dei diritti attribuiti dall´art. 13 della legge n. 675/1996 l´istanza dell´interessato che, pur recando un errore materiale nell´indicazione della legge, contenga chiari riferimenti alla vigente normativa sulla protezione dei dati persoanli.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dall’avv. Carmela Panariello

nei confronti di

avv.ti Filomena Miranda e Eugenia D’Alterio;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

L’avv. Carmela Panariello ha presentato opposizione avanti al Tribunale di Napoli a seguito di un precetto notificatole su istanza dell’avv. Eugenia D’Alterio, rappresentata e difesa dall’avv. Filomena Miranda.

Nel mese di aprile del corrente anno la ricorrente ha inviato un plico all’avv. D’Alterio, per il tramite della Quick Service s.a.s., plico che non sarebbe stato ricevuto. Avendo avuto notizia della mancata consegna del citato atto di opposizione, l’avv. Miranda ha chiesto chiarimenti alla predetta società.

In ordine a tale missiva ed ai riferimenti in essa contenuti all’"opposizione a precetto sottoscritto dall’avv. Panariello", quest’ultima ha inviato una nota ai sensi dell’art. 13 della legge sulla protezione dei dati personali, chiedendo di conoscere "i motivi che hanno indotto al trattamento dei dati" e la "logica attuata per la comunicazione a terzi", opponendosi ad ogni ulteriore "trattamento dei dati suddetti" che sarebbe a suo avviso avvenuto in violazione delle disposizioni sulla tutela dei dati personali.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675 l’interessata ha ribadito le proprie richieste, chiedendo il rimborso delle spese sostenute per il procedimento e dichiarando di non aver ricevuto alcun riscontro dalle resistenti.

All’invito ad aderire inoltrato da questa Autorità ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, l’avv. D’Alterio ha risposto con note in data 12 e 15 ottobre 2002, mentre l’avv. Miranda ha fornito riscontro con note del 12 e 16 ottobre 2002. In tali note le resistenti:

  • hanno contestato "la validità e l’efficacia" della richiesta a suo tempo inviata dall’interessata in quanto formulata in riferimento ad una legge a loro avviso inesistente (n. 675/1997);
  • hanno sottolineato "l’assoluta mancanza del trattamento di dati inerenti la privacy della ricorrente";
  • hanno comunque evidenziato la correttezza del comportamento tenuto anche in riferimento alla citata espressione utilizzata nella missiva inviata alla Quick Service s.a.s., che apparirebbe a loro avviso del tutto generica e (in quanto riferita ad un avvocato) "semplice indicazione dell’esercizio di quella che è la quotidiana professione della ricorrente";
  • hanno chiesto di porre le spese del procedimento a carico della ricorrente.

La legittimità e la fondatezza delle proprie richieste è stata ribadita dalla ricorrente con fax in data 16 e 17 ottobre 2002. Le posizioni delle parti sono state precisate nell’audizione del 21 ottobre 2002.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità formulate dalle resistenti. In proposito, la lettera in data 27 luglio 2002 con la quale l’avv. Panariello si è rivolta alle resistenti rileva ai fini di un valido esercizio dei diritti di cui all’art. 13 della legge n. 675, anche perché, pur recando un errore materiale nell’indicazione dell’anno di promulgazione della legge, dal contesto della missiva risultavano in più punti chiari i riferimenti alla vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

L’utilizzo delle generalità e di altri dati personali relativi all’avv. Panariello, comprensivi di richiami ad un vicenda giudiziaria in cui la stessa è parte, ha comportato un trattamento di dati personali della medesima interessata. La presentazione dell’istanza ai sensi del citato art. 13 nei riguardi dei due avvocati, nonché del successivo ricorso proposto nei confronti di entrambi ai sensi dell’art. 29 della medesima legge, era pertanto legittima.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle richieste indicate nei punti a) e b) dell’istanza ex art. 13 (che vanno qualificate come richieste volte a conoscere la logica e le finalità del trattamento), avendo le resistenti fornito adeguato riscontro al riguardo.

Quanto all’opposizione al trattamento effettuato il ricorso non è fondato.

La lettera oggetto dei rilievi della ricorrente (a firma dell’avv. Miranda nonché, per "ratifica e conferma", dell’avv. D’Alterio) risulta infatti inviata al fine di ottenere informazioni necessarie per l’esercizio del diritto di difesa dell’avv. D’Alterio, e sono state legittimamente richieste dal legale della stessa, avv. Miranda.

Il tipo di informazioni utilizzate risultano pertinenti e non eccedenti rispetto a tale finalità e non emergono altri profili che facciano ritenere illecito il trattamento effettuato.

Sussistono infine giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti, in ragione del contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente, alle richieste della ricorrente e delle risultanze acquisite sulla liceità del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle richieste di conoscere la logica e le finalità del trattamento;

b) infondato il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in riferimento all’opposizione al trattamento;

c) compensate le spese fra le parti.

Roma, 25 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066435
Data
25/10/02

Tipologie

Decisione su ricorso