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Reti telematiche e Internet - L'utilizzo di indirizzi e-mail costituisce trattamento di dati personali - 6 settembre 2002 [1066381]

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Reti telematiche e Internet - L´utilizzo di indirizzi e-mail costituisce trattamento di dati personali - 6 settembre 2002

Gli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail a contenuto commerciale e pubblicitario.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

Studio di Bioarchitettura Sciarra;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di aver ricevuto un riscontro incompleto ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento".

Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo un ristoro per le spese sostenute ed il risarcimento del danno subito.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 12 luglio 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui agli artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996.

In riferimento alla richiesta formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 relativamente all´origine dei dati che riguardano il ricorrente, il titolare del trattamento ha fornito tempestivo e adeguato riscontro, fornendo alcune precisazioni in merito alla loro provenienza da un sito Internet. In ordine a questa prima richiesta va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, della legge n. 675/1996, rilevando peraltro che la disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per cui essa è avvenuta ad opera dei soggetti che curano tali siti e che i dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e a delimitate finalità non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. provv. del Garante 11 gennaio 2001 pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39).

Per quel che riguarda poi l´opposizione al trattamento dei dati in questione, il resistente ha dichiarato di aver interrotto ogni attività di inoltro di e-mail pubblicitarie. In relazione a tali ulteriori dichiarazioni, della cui veridicità il resistente medesimo risponde parimenti anche sul piano penale (art. 37 bis legge n. 675/1996), va ugualmente dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

La non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", è qualificabile, nel caso di specie, come richiesta volta a conoscere l´eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996.

Per questa parte il ricorso deve essere accolto e il resistente, in conformità all´art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996, dovrà comunicare all´interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 31 gennaio 2003, gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i.

Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti che può essere eventualmente proposta, ove ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato in misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati alla specificità della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in riferimento alla richiesta di conoscere l´origine dei dati personali e all´opposizione all´ulteriore trattamento dei medesimi dati;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere il responsabile del trattamento e ordina al titolare del trattamento di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i, entro il 31 gennaio 2003, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento di quanto disposto al punto b) entro il 31 gennaio 2003;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Studio di Bioarchitettura Sciarpa in persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066381
Data
06/09/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso