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Reti telematiche e Internet - È illecito l'invio di e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario - 6 settembre 2002 [1066372]

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[doc web n. 1066372]

Reti telematiche e Internet - È illecito l´invio di e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario - 6 settembre 2002

Deve essere accolta la domanda con cui l´interessato si oppone all´utilizzo del suo indirizzo e-mail attraverso l´invio di messaggi pubblicitari senza il suo consenso preventivo e informato.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Massimo Cavazzini

nei confronti di

Audiorete s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato da Audiorete s.r.l. tramite una comunicazione e-mail non richiesta, lamenta di non aver ricevuto riscontro da parte della medesima società in ordine ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, contestando l´invio non consensuale di messaggi di posta elettronica e chiedendo altresì di conoscere gli estremi identificativi dell´eventuale "responsabile legale del trattamento".

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo la cancellazione dei propri dati personali, un ristoro per le spese sostenute ed il risarcimento dei danni subiti.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 17 luglio 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto, con nota del 24 luglio 2002, sostenendo:

  • di aver rinvenuto l´indirizzo e-mail dell´interessato sul sito 3210.com di Audiorete in cui sarebbe stato "regolarmente registrato… a seguito di una visita" del medesimo interessato o "di chiunque altro abbia inserito la sua e-mail nella fase di registrazione";
  • di non possedere in archivio alcun dato personale relativo all´interessato, oltre alla "e-mail che… ha fornito durante la sua registrazione presso il sito di Audiorete";
  • di aver provveduto a cancellare tale indirizzo dal "database degli iscritti presso 3210.com".

Il ricorrente ha replicato con fax in data 26 luglio 2002, contestando di aver registrato il proprio indirizzo e-mail sul sito indicato dal titolare del trattamento e precisando che "la mail di spam ricevuta non è stata inviata a maxkava@hotmail.com bensì ad altro indirizzo" e che, in proposito, "Audiorete s.r.l. non indica quale indirizzo sia stato rimosso dal database".

La società resistente, nonostante l´invito formulato da questa Autorità in data 31 luglio 2002 ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, non ha fornito ulteriori elementi di valutazione con specifico riferimento alla contestata registrazione dell´indirizzo e-mail del ricorrente sul proprio sito internet.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 e 20 della legge n. 675/1996.

Il ricorso deve essere accolto.

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che, nella fattispecie, fosse stato manifestato da parte dell´interessato un consenso preventivo ed informato all´acquisizione del proprio indirizzo di posta elettronica ed all´invio dell´e-mail promozionale in questione da parte della società resistente, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dagli artt. 12 e 20 della legge 675/1996 e dell´art. 10 d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, in tema di contratti a distanza.

La richiesta dell´interessato volta ad ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano è dunque legittima.

In proposito, il riscontro del titolare del trattamento (che non ha fornito gli ulteriori elementi di valutazione richiesti in merito alla contestata registrazione dell´indirizzo e-mail del ricorrente) non appare sufficiente. La società resistente dovrà pertanto, entro un termine che appare congruo fissare al 31 gennaio 2003, dare conferma all´interessato dell´avvenuta cancellazione di tutti i dati personali allo stesso riferiti, con particolare riferimento all´indirizzo maxkava@hotmail.com utilizzato per l´invio dell´e-mail all´interessato.

La non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", è qualificabile, nel caso di specie, come richiesta volta a conoscere l´eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996.

Anche per questa parte il ricorso deve essere accolto e il resistente dovrà comunicare all´interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 31 gennaio 2003, gli estremi identificativi del/dei responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i in conformità all´art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996.

Deve invece essere dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti che può essere eventualmente proposta, ove ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento metà dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti, per giusti motivi legati alla novità e specificità, anche dal punto di vista tecnico, della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano e ordina altresì alla società resistente di dare conferma, entro il 31 gennaio 2003, all´interessato ed a questa Autorità dell´avvenuta cancellazione di tutti i dati allo stesso relativi;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere il responsabile del trattamento dei dati eventualmente designato ed ordina al titolare del trattamento di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i, sempre entro il 31 gennaio 2003;

c) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni proposta dal ricorrente;

d) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Audiorete s.r.l. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli