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Procedimento relativo ai ricorsi - L'interessato deve poter accedere a tutti i dati detenuti dal datore di lavoro - 30 settembre 2002 [1066303]

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[doc web n. 1066303]

Procedimento relativo ai ricorsi - L´interessato deve poter accedere a tutti i dati detenuti dal datore di lavoro - 30 settembre 2002

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso del titolare del trattamento metta a disposizione dell´interessato tutti dati che lo riguardano (fattispecie nella quale il ricorrente ha ottenuto di conoscere i dati dal datore di lavoro).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Giuliano Gattamorta

nei confronti di

UniCredit Banca S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, dipendente di UniCredit Banca S.p.A., lamenta di non aver ricevuto positivo riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti della banca medesima, con la quale aveva chiesto "la comunicazione di tutti i dati relativi al proprio rapporto di lavoro subordinato (…) e quindi copia o trascrizione su supporti cartacei" di tutti i verbali, giudizi, relazioni, note, valutazioni, etc. inerenti le proprie prestazioni lavorative, gli incarichi e le assegnazioni a vari uffici, nonché le specifiche mansioni svolte.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito la propria richiesta.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 27 agosto 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, UniCredit Banca S.p.A. ha risposto con fax inviato in data 10 settembre 2002 precisando di aderire alle richieste dell´interessato ed allegando un "documento riepilogativo" contenente i dati personali richiesti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la richiesta di accesso di un dipendente di un istituto bancario ai dati che lo riguardano, riferiti al complesso della propria attività professionale.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha fornito un adeguato riscontro all´interessato in relazione alle richieste formulate ed ha provveduto ad estrapolare dalla documentazione, sia cartacea sia elettronica conservata nei propri archivi, tutti i dati personali riferiti al ricorrente, mettendoli a disposizione dello stesso su supporto cartaceo.

Tale modalità di adempimento è conforme a quanto previsto dall´art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 501/1998 che prevede appunto che i dati personali dell´interessato siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati del trattamento e che gli stessi vengano messi a disposizione del richiedente mediante trasposizione su supporto cartaceo o informatico.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2 del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli