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Diritti di accesso - L'accesso riguarda anche i dati comunicati o conosciuti dall'interessato - 30 settembre 2002 [1036199]

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[doc web n. 1066199]

Diritti di accesso - L´accesso riguarda anche i dati comunicati o conosciuti dall´interessato - 30 settembre 2002

La richiesta di accesso di dati deve essere riscontrata dal titolare dal titolare del trattamento anche nell´ipotesi in cui i dati, in tutto o in parte, siano stati comunicati dall´interessato o siano comunque dallo stesso conosciuti, al fine di consentire l´aggiornamento, l´integrazione o la correzione.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla sig.ra Carla Ferrara

nei confronti di

Seat Pagine Gialle S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

A seguito della ricezione di una comunicazione promozionale relativa ad una carta di credito, la ricorrente è venuta a conoscenza che i dati personali che la riguardano erano stati acquisiti da Seat Pagine Gialle S.p.A. per finalità di marketing diretto. Ha quindi presentato una richiesta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti della società, al fine di accedere ai dati e di conoscerne l´origine, nonché la logica e le finalità del trattamento. In tale richiesta, l´interessata ha inoltre rappresentato di non aver mai autorizzato il loro utilizzo per tali scopi.

Non avendo ricevuto riscontro, l´interessata ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ribadendo le proprie richieste e chiedendo di ottenere la cancellazione dei dati personali utilizzati per scopi di marketing diretto, nonché di porre le spese del procedimento a carico della società titolare del trattamento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 13 settembre 2002 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Seat Pagine Gialle S.p.A. ha risposto con fax in data 20 settembre 2002 nel quale ha sostenuto:

  • di detenere lecitamente i dati personali della ricorrente "(consistenti in nome, cognome, indirizzo e numero telefonico) essendole stati ceduti in uso gratuito da Telecom Italia S.p.A. nell´ambito del file degli abbonati al proprio servizio telefonico, con finalità di pubblicazione sull´elenco telefonico e senza alcuna indicazione che riportasse l´assenza di consenso per utilizzi di marketing diretto";
  • di aver successivamente comunicato tali dati ad una società controllata "per i trattamenti connessi alla propria attività, senza necessità di richiesta di consenso, stante l´esimente di cui agli artt. 12, lett. c) e 20, lett. b), L. 675/1996";
  • di aver comunque provveduto "ad inibire (…) ulteriori trattamenti, per tale finalità e per comunicazione a terzi al medesimo fine" e di conservare i dati personali della ricorrente esclusivamente al fine della "loro pubblicazione sugli elenchi telefonici, con qualsiasi supporto realizzati".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte su una richiesta dell´interessata volta ad accedere ai dati personali che la riguardano, e di conoscerne l´origine, nonché la logica e le finalità del trattamento, nei confronti di una società titolare del trattamento. Nel ricorso viene inoltre formulata un´ulteriore istanza di cancellazione degli stessi dati che va qualificata come opposizione al loro trattamento per scopi di marketing (art. 13, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996).

La società ha fornito riscontro alle richieste volte a conoscere l´esistenza dei dati personali, la loro origine e le finalità del trattamento. La società ha altresì dichiarato di aver inibito ulteriori trattamenti dei dati personali della ricorrente a fini di marketing diretto. In relazione a tali profili deve essere quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

La resistente non ha invece fornito idoneo riscontro alla richiesta del 1° agosto 2002 di accedere al complesso dei dati personali dell´interessata, limitandosi a comunicare solo la tipologia dei dati che pure erano stati indicati in precedenza da una società controllata in risposta ad una precedente istanza dell´interessata.

Ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e dell´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento è invece tenuto ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta e a riferirli al richiedente con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili. La richiesta di accesso ai dati deve essere riscontrata dal titolare anche nell´ipotesi in cui i dati, in tutto o in parte, siano stati comunicati dall´interessato o siano comunque dallo stesso conosciuti. Ciò al fine di consentire all´interessato di poter controllare i dati medesimi e di chiederne, se del caso, l´aggiornamento, l´integrazione o la correzione e di esercitare gli altri diritti riconosciuti nei riguardi di una categoria di dati la cui utilizzazione è consentita secondo le modalità e nei limiti previsti dalla deliberazione adottata dall´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d´intesa con questa Autorità (delibera del 13 giugno 2002, in G.U. n. 159 del 9 luglio 2002).

Seat Pagine Gialle S.p.A. dovrà pertanto comunicare alla ricorrente tutti i dati relativi alla stessa, in qualsiasi forma conservati, entro un termine che appare congruo fissare al 30 novembre 2002.

Resta impregiudicata la facoltà della ricorrente di esercitare i diritti attribuiti dall´art. 13 della legge n. 675/1996, oltre che nei confronti della società cui Seat Pagine Gialle S.p.a. ha reso conoscibili i dati oggetto di ricorso, anche di quella indicata nell´offerta promozionale come emittente della carta di credito.

Con riferimento a quanto emergente dal ricorso in ordine al trattamento da parte di dette società, ai fini di marketing diretto finalizzato alla promozione di carte di credito, di varie tipologie di dati personali di numerosi altri soggetti interessati, questa Autorità si riserva di compiere, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, ulteriori, autonomi accertamenti, con particolare riferimento agli obblighi di informativa, al rilascio dell´eventuale consenso, nonché alle ipotesi di comunicazione a terzi dei dati in questione.

Per quanto concerne le spese, va posta a carico del titolare del trattamento metà dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), previa parziale compensazione per giusti motivi, atteso il genere di riscontro, seppure incompleto, fornito nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste dell´interessata di conoscere l´esistenza, l´origine e le finalità del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento per fini di marketing;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere tutti i dati personali della ricorrente e ordina a Seat Pagine Gialle S.p.A. di comunicarli alla stessa entro il 30 novembre 2002 nei termini di cui in motivazione, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Seat Pagine Gialle S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066199
Data
30/09/02

Tipologie

Decisione su ricorso