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Diritti dell'interessato e consenso - Accesso a dati detenuti da un legale e inopponibilità del segreto professionale - 17 settembre 2002 [1066162]

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[doc web n. 1066162]

Diritti dell´interessato e consenso - Accesso a dati detenuti da un legale e inopponibilità del segreto professionale - 17 settembre 2002

L´interessato ha il diritto di conoscere l´origine dei dati personali trattati da un legale in sede giudiziaria a fini di difesa (nel caso di specie, il Garante, dopo avere escluso l´esistenza del segreto professionale, ha riconosciuto il diritto dell´interessato a conoscere l´origine dei documenti acquisiti da un avvocato presso un altro legale).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY

nei confronti di

avv. Giuseppe Catalano;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza presentata ad un legale ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto unicamente di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano contenuti in alcuni provvedimenti giudiziari che il legale ha depositato in giudizio.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, precisando che i documenti in questione, che pure potrebbero essere acquisiti mediante richiesta ai sensi dell´art. 116 c.p.p., sarebbero stati ottenuti dal legale in virtù "di uno scambio con un (…) ignoto collega del tutto estraneo alla causa (…)".

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 29 luglio 2002, il resistente, con nota in data 22 agosto 2002, ha sostenuto:

1) che il deposito della documentazione è stato oggetto di una "mera e misurata iniziativa difensiva" assunta nel quadro di una complessa serie di vicende processuali che hanno riguardato il ricorrente, alcuni testimoni e un´azienda;

2) di aver agito in coerenza con il codice deontologico forense con particolare riguardo al corretto rapporto fra un avvocato ed i propri clienti;

3) che il Consiglio dell´Ordine degli avvocati di Milano, pronunciandosi nello scorso anno "per gli stessi fatti ora sottoposti al Garante", aveva disposto l´archiviazione del procedimento ritenendo infondate le richieste dell´interessato riferite a documenti che "possono essere citati e prodotti nell´ambito dell´esercizio del mandato difensivo";

4) di ritenere che la richiesta dell´interessato "di conoscere (…) il nominativo dell´ignoto avvocato che ha consegnato i suddetti documenti (…)" non sia ammissibile e porterebbe a violare il segreto professionale e ad arrecare un ingiusto pregiudizio nei rapporti con i colleghi.

Il ricorrente, con nota del 26 agosto 2002, ha replicato sostenendo di contestare non "lo svolgimento di indagini difensive da parte di un legale, (…)", ma la sola provenienza della documentazione in oggetto "da un atto arbitrario di un legale (…) invece che da una cancelleria penale".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte unicamente sulla richiesta di conoscere l´origine di alcuni dati personali trattati da un legale a fini di difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Non forma invece oggetto dell´odierno procedimento la valutazione della liceità e della correttezza del trattamento dei dati in questione, in relazione ad una vicenda che è stata esaminata dal Consiglio dell´Ordine degli avvocati di Milano il quale ha archiviato un esposto inviato per gli stessi fatti.

Così circoscritto il tema del presente provvedimento, va riconosciuto il diritto del ricorrente di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano e, in specie, dei documenti che, per dichiarazione del resistente documentata in atti (memoria 16 ottobre 2001 al menzionato Consiglio dell´Ordine), sono pervenuti allo stesso "(…)nell´ambito di uno scambio tra difensori di parallele controversie".

Dagli atti acquisiti, anche in ragione dello stato delle diverse controversie in questione (e della sostenuta liceità dello scambio di documenti tra colleghi), non sono stati rappresentati idonei elementi volti a ritenere che dalla rivelazione dell´origine dei dati potrebbe attualmente derivarne un concreto pregiudizio per l´esercizio di un diritto in sede giudiziaria (art. 14, comma 1, lett. e), legge n. 675/1996).

Inoltre, il richiamato segreto professionale non trova applicazione, in considerazione delle particolari caratteristiche del caso, stante il preciso disposto di cui agli artt. 13 e 14 della citata legge che riguardano anche gli esercenti la professione di avvocato, nei termini precisati anche dalle pertinenti autorizzazioni generali del Garante al trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di liberi professionisti in ambito forense.

Va pertanto dichiarato fondato il ricorso.

Il resistente dovrà quindi comunicare al ricorrente la specifica origine dei dati in questione, entro il termine che viene fissato al 10 marzo 2003.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

accoglie il ricorso e dispone che il resistente comunichi al ricorrente l´origine dei dati che lo riguardano entro la data del 10 marzo 2003, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data.

Roma, 17 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli