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Reti telematiche e Internet - Spamming su indirizzo riportato su un sito web universitario - 25 luglio 2002 [1065982]

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[doc. web. n. 1065982]

Reti telematiche e Internet - Spamming su indirizzo riportato su un sito web universitario - 25 luglio 2002

La pubblicazione di alcuni indirizzi, resi conoscibili attraverso siti web, dev´essere rapportata alle finalità per cui essa è effettuata; ne consegue che i dati, resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e delimitate finalità, quali quelle istituzionali, non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (caso inerente all´avvenuto invio, da parte di un centro turistico, di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica di un docente pubblicato sul sito web di un´università, nell´erroneo convincimento che la sua piena conoscibilità ne consentisse la libera utilizzazione).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Roberto Bagnara, rappresentato e difeso dall’avv. Rossana Soffritti

nei confronti di

Centro turistico Fontana delle Rose di Vaira Antonio e & C. s.n.c., rappresentato e difeso dall’avv. Girolamo Arciuolo;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato da Centro turistico Fontana delle Rose di Vaira Antonio e & C. s.n.c. tramite una comunicazione e-mail non richiesta, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano chiedendo di conoscere la loro origine ed il nominativo dell’eventuale responsabile del trattamento.

Nel riscontrare tale istanza, il titolare del trattamento ha comunicato di aver rinvenuto i dati relativi all’interessato (indirizzo e-mail compreso) sul sito web dell’Università di Parma e di aver già provveduto alla loro cancellazione.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato si è dichiarato insoddisfatto del riscontro pervenuto ed ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 luglio 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente, con nota pervenuta via fax in data 10 luglio 2002, ha confermato di aver cancellato i dati del ricorrente ed ha comunicato, altresì, il nominativo del responsabile del trattamento. Contestualmente, ha sottolineato di aver reputato lecito inviare l’e-mail promozionale al ricorrente senza acquisire il suo consenso preventivo, ritenendo che "la pubblicazione del suo personale indirizzo di posta elettronica in un pubblico elenco quale quello rinvenibile all’interno delle pagine del sito dell’Università di Parma, ne consentisse l’utilizzabilità ".

Con ulteriore nota inviata in data 14 luglio 2002, la società ha dichiarato infine di aver "immediatamente interrotto ogni attività di inoltro di e-mail pubblicitarie".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, assegnato al ricorrente in qualità di docente universitario, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

In ordine al ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha fornito riscontro, anche se solo a seguito del ricorso, alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Per quanto riguarda poi la richiesta del ricorrente relativa all’origine dei dati che lo riguardano e la sostanziale opposizione al loro trattamento, il titolare ha riscontrato le istanze dell’interessato fornendo alcune precisazioni in merito.

Per quanto riguarda l’origine dei dati personali relativi all’interessato e, in particolare, l’indirizzo di posta elettronica, la società ha dichiarato di averli raccolti dal sito Internet dell’Università di Parma, ove sono riportati per finalità istituzionali.

Al riguardo va rilevato, analogamente a quanto avvenuto nell’ambito di altre decisioni (cfr. provv. del Garante 11 gennaio 2001 pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39), che la pubblicazione di alcuni indirizzi resi conoscibili attraverso i siti Internet va rapportata alle finalità per cui essa è effettuata, e che i dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e delimitate finalità, quali quelle istituzionali, non sono liberamente utilizzabili per l’invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario.

Di conseguenza il predetto centro turistico non poteva procedere nel caso di specie all’invio non consensuale della comunicazione pubblicitaria all’indirizzo e-mail del docente presso l’Università.

La società resistente ha comunque dichiarato di aver già cancellato i dati personali del ricorrente e di aver immediatamente interrotto ogni attività di inoltro di e-mail pubblicitarie. In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la società risponde anche sul piano penale (art. 37 bis legge n. 675/1996), va dichiarato, anche per questa parte, non luogo a provvedere sul ricorso.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato in misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito antecedentemente e successivamente alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Centro turistico Fontana delle Rose di Vaira Antonio e & C. s.n.c., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli