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Procedimento relativo ai ricorsi - Riscontro tardivo dell'interessato e rimborso delle spese del procedimento - 12 giugno 2002 [1065698]

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[doc. web. n. 1065698]

Procedimento relativo ai ricorsi - Riscontro tardivo dell´interessato e rimborso delle spese del procedimento - 12 giugno 2002

Nell´ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell´interessato si asuccessivo all´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento è tenuto a rimborsare al ricorrente che li abbia richiesti i diiritti e le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere (fattispecie in cui l´interessato aveva richiesto ad una azienda ospedaliera la comunicazione di dati personali riferiti ad interventi diagnostici, clinici e chirurgici cui era sottoposto).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY

nei confronti di

Azienda ospedaliera pisana;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, già ricoverato presso il presidio ospedaliero di Cisanello (PI) e sottoposto ad intervento chirurgico ed a terapie trasfusionali, lamenta di non avere ricevuto riscontro ad una istanza proposta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675, con la quale aveva chiesto all’Azienda ospedaliera pisana di conoscere tutti i dati personali che lo riguardano riferiti al predetto ricovero ed alle terapie alle quali era stato sottoposto.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di conoscere "il significato di alcuni codici utilizzati per la formulazione della diagnosi e l’esecuzione di terapie trasfusionali e farmaco diagnostiche", nonché di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 22 maggio 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, l’Azienda ospedaliera pisana ha risposto con nota anticipata via fax il 28 maggio 2002 con la quale ha comunicato di voler aderire alle richieste dell’interessato, consegnando la documentazione allo stesso riferita e fornendo le informazioni richieste, per il tramite dei sanitari responsabili, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 23, comma 2, della legge n. 675.

Con fax in data 6 giugno 2002, il titolare del trattamento ha altresì inviato copia del verbale di una riunione tenutasi il giorno precedente presso gli uffici della predetta azienda ospedaliera, all’esito della quale l’interessato ha dato atto "dell’avvenuto, pieno soddisfacimento delle richieste avanzate" con il ricorso.

CIO’ PREMESSO OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali di un degente svolto nell’ambito di un’azienda ospedaliera, con specifico riguardo a dati personali riferiti ad interventi diagnostici, clinici e chirurgici cui lo stesso era stato sottoposto.

In relazione alle specifiche richieste formulate dall’interessato va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro adeguato, ritenuto tale dallo stesso interessato. Tale riscontro è avvenuto attraverso la messa a disposizione di dati, documenti e informazioni per il tramite di medici dell’ospedale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23, comma 2, della legge n. 675.

Il riscontro all’interessato è pervenuto dopo la presentazione del ricorso al Garante. Vanno pertanto poste a carico dell’ente resistente le spese e i diritti relativi al presente procedimento, che appare congruo determinare, ai sensi dell’art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 185,37 di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione ed alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 185,37 di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico di Azienda ospedaliera pisana che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 12 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli