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Procedimento relativo ai ricorsi - Dati comunicati all'interessato dopo il ricorso e rimborso delle spese - 19 giugno 2002 [1065613]

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[doc. web. n. 1065613]

Procedimento relativo ai ricorsi - Dati comunicati all´interessato dopo il ricorso e rimborso delle spese - 19 giugno 2002

Nell´ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento è tenuto a rimborsare al ricorrente, che li abbia richiesti, i diritti e le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere (fattispecie in cui l´interessato aveva chiesto ad un ente gestore di servizi telefonici di conoscere i dati trattati e le connesse finalità e modalità del trattamento).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla Sig.a Bruna Gazzelloni

nei confronti di

Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente lamenta di non avere ricevuto alcun riscontro ad una richiesta avanzata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675 con la quale aveva chiesto di conoscere tutti i dati che la riguardano trattati da Infostrada S.p.A., nonché le finalità e le modalità di tale trattamento.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675 l’interessata ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto, altresì, di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente alle richieste della ricorrente, formulato da questa Autorità in data 23 maggio 2002, Wind Telecomunicazioni S.p.A. (società che a far data dal 18 dicembre 2001 ha incorporato Infostrada S.p.A.) ha risposto con nota anticipata via fax il 3 giugno 2002 con la quale:

  • ha fornito une serie di indicazioni in ordine alle modalità e finalità del trattamento, anche in riferimento all’adozione delle misure di sicurezza, specificando le modificazioni intercorse nell’assetto societario di cui, peraltro, gli interessati sarebbero stati resi edotti in sede di invio delle più recenti bollette;
  • ha confermato di detenere dati personali dell’interessata ed ha comunicato in forma intelligibile gli stessi;

L’interessata, con fax in data 13 giugno 2002, ha manifestato alcune perplessità in ordine al riscontro ricevuto.

CIO’ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali dell’interessata svolto da una società erogatrice di servizi di telefonia.

In proposito va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso con riferimento alla richiesta della ricorrente di conoscere tutti i dati personali che la riguardano e di essere informata sulle finalità e modalità del trattamento dei dati medesimi in ragione dei sufficienti riscontri comunicati in proposito all’interessata.

Resta naturalmente ferma la possibilità per l’interessata di chiedere al titolare del trattamento la rettifica di eventuali dati inesatti (secondo quanto asserito nella memoria di replica del 13 giungo 2002).

Il riscontro all’istanza di accesso dell’interessata è però pervenuto solo dopo la presentazione del ricorso al Garante.

Va pertanto posto a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A. un quarto dell’ammontare delle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento, (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi derivanti dalla particolarità del caso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in relazione alla richiesta di conoscere i dati personali dell’interessata, nonché le finalità e le modalità del trattamento;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 19 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli