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Procedimento relativo ai ricorsi - Dati comunicati all'interesato dopo il ricorso e rimborso delle spese - 25 giugno 2002 [1065603]

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[doc. web. n. 1065603]

Procedimento relativo ai ricorsi - Dati comunicati all´interessato dopo il ricorso e rimborso delle spese - 25 giugno 2002

Nell´ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento è tenuto a rimborsare al ricorrente, che li abbia richiesti, i diritti e le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere (fattispecie in cui l´interessato, avendo ricevuto una comunicazione e-mail a contenuto promozionale non richiesta, si era opposto al trattamento dei suoi dati, chiedendo altresì di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento). 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Giorgio Perbellini

nei confronti di

Studio Pixart S.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato da Studio Pixart S.r.l. tramite una comunicazione via e-mail non richiesta, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte della medesima società in ordine ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi dell’eventuale responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 28 maggio 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con nota fax in data 7 giugno 2002, sostenendo:

  • di non aver designato "alcun responsabile per il trattamento dei dati personali";
  • di "non essere in possesso di autorizzazione scritta per il trattamento della mail del sig. Perbellini";
  • di aver provveduto alla cancellazione dell’indirizzo e-mail dell’interessato.

Il ricorrente ha risposto con nota fax in data 10 giugno 2002 ribadendo quanto già segnalato nel ricorso.

CIO’ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

In ordine al ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

La società ha fornito riscontro alla richiesta di conoscere l’eventuale responsabile del trattamento, precisando di non aver provveduto a tale tipo di designazione, che è facoltativa (art. 8, comma 1, legge n. 675/1996). Per quanto riguarda l’opposizione al trattamento dei dati, la società resistente ha invece dichiarato di aver cancellato dai propri archivi l’indirizzo di posta elettronica dell’interessato.

Per quanto concerne le spese, va infine posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti per giusti motivi legati alla specificità della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Studio Pixart S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli