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Procedimento relativo ai ricorsi - Adempimento del titolare mediante cancellazione dell'indirizzo e-mail - 25 giugno 2002 [1065573]

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[doc. web. n. 1065573]

Procedimento relativo ai ricorsi - Adempimento del titolare mediante cancellazione dell´indirizzo e-mail

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso proposto al Garante ove la società resistente abbia adempiuto alla richiesta dell´interessato provvedendo a cancellare il suo indirizzo di posta elettronica dall´elenco dei destinatari di comunicazioni promozionali.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Michele Favara Pedarsi

nei confronti di

DADA S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio di posta elettronica a contenuto pubblicitario inviato da DADA S.p.A., lamenta di non aver ricevuto alcun riscontro da parte della società in ordine ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere il nominativo dell’eventuale responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento e gli asseriti danni morali subiti.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 giugno 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con nota fax in data 12 giugno 2002, precisando che:

  • il ricorrente si sarebbe iscritto ad un servizio di posta elettronica gratuito "del portale SuperEva di proprietà di DADA S.p.A.";
  • in tale occasione l’interessato avrebbe "preso visione ed accettato anche un’informativa al trattamento dei dati personali";
  • "per l’invio di email di carattere commerciale/promozionale attualmente la possibilità di cancellarsi è data con l’invio di una email con la richiesta di cancellazione, fermo restando che tali comunicazioni sono mandate solo ad utenti iscritti che hanno prestato il loro preventivo consenso all’atto dell’iscrizione";
  • ha peraltro provveduto "alla cancellazione dell’indirizzo dell’utente in questione dall’elenco dei destinatari di informazioni commerciali".

Il ricorrente, con note dell’11 e 19 giugno 2002, ha ribadito le proprie richieste, manifestando perplessità in ordine al riscontro fornito dal titolare del trattamento.

CIO’ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza per finalità commerciali ad un indirizzo di posta elettronica.

Il ricorso è in parte fondato.

La società non ha fornito riscontro alla richiesta di conoscere l’eventuale responsabile del trattamento e dovrà quindi comunicare all’interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 20 settembre 2002, l’eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione, dovrà fornirne anche, in conformità all’art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996, i relativi estremi identificativi.

Per quanto riguarda l’opposizione al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. e), della l. n. 675/1996, va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso avendo la società resistente provveduto a cancellare dall’elenco dei destinatari di informazioni commerciali l’indirizzo di posta elettronica dell’interessato.

Deve essere infine dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno, non avendo la legge n. 675/1996 attribuito competenza in merito al Garante.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti, per giusti motivi legati alle particolari modalità di raccolta dei dati del ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie in parte il ricorso e ordina a DADA S.p.A. di comunicare all’interessato gli estremi identificativi degli eventuali responsabili del trattamento designati, entro il 20 settembre 2002, dando conferma a questa Autorità, entro la medesima data, dell’avvenuto adempimento;

b) dichiara, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in relazione all’opposizione al trattamento dei dati personali dell’interessato;

c) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni proposta dal ricorrente;

d) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di DADA S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

 

Roma, 25 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1065573
Data
25/06/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso