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Procedimento relativo ai ricorsi - Mancata detenzione di dati personali e compensazione delle spese del procedimento - 17 aprile 2002 [1065129]

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[doc. web. n. 1065129]

Procedimento relativo ai ricorsi - Mancata detenzione di dati personali e compensazione delle spese del procedimento - 17 aprile 2002

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ove il resistente dichiari di non detenere dati personali dell´interessato. In tal caso, stante anche il contegno procedimentale tenuto dai soggetti pubblici titolari del trattamento, possono ravvisarsi giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento (fatispcie di dati personali relativi all´affidamento di un minore detenuti da un comune e da una a.s.l.). 


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti del Comune di Osimo e dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ancona;

Vista la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;


PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta di accesso ai dati personali che lo riguardano, formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti del Comune di Osimo e dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ancona.

Con tale richiesta il ricorrente, parte in un procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni delle Marche avente ad oggetto l’affidamento del proprio figlio minore, ha chiesto ai predetti titolari del trattamento che gli vengano comunicati alcuni dati personali che lo riguardano. In particolare, come evidenziato nel ricorso presentato ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato intende avere accedere ai dati personali, contenuti anche all’interno delle relazioni che l’Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ancona, sede di Osimo, inoltra periodicamente al predetto Tribunale.

2. A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 21 marzo 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il Comune di Osimo, con nota del 26 marzo u.s., ha fornito riscontro all’interessato precisando di non detenere dati personali dell’interessato e del relativo nucleo familiare.

L’Azienda unità sanitaria locale ha risposto in data 29 marzo 2002 affermando di aver "fornito riscontro alle richieste del ricorrente, mediante la trasmissione a mezzo posta R.R. dei dati personali ivi compresi quelli di tipo valutativo" e ha allegato una nota dell’8 marzo 2002 inviata alla stessa dal Tribunale per i minorenni delle Marche, il quale ha precisato che le relazioni psico-sociali redatte dal consultorio (relative al minore ed al suo nucleo familiare) vengono effettuate su richiesta espressa del Tribunale medesimo.

3. Il ricorrente, con propria memoria in data 4 aprile 2002, ha comunicato di aver ottenuto da parte dell’Azienda per i servizi sanitari un riscontro ritenuto inidoneo a soddisfare le proprie richieste di accesso ai dati personali contenuti nelle relazioni che periodicamente l’azienda deve predisporre per il Tribunale per i minorenni.

Nell’audizione tenutasi il 10 aprile 2002 il ricorrente ha ribadito tale proprio convincimento precisando di ritenere, invece, esaustivo l’ulteriore riscontro fornito dal Comune di Osimo.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

4. Il ricorso concerne il diritto di accesso di un genitore ad informazioni che lo riguardano trattate da due soggetti pubblici in ordine a problemi riguardanti l’affidamento di un minore.

Tali informazioni contengono "dati personali" che forniscono un insieme di elementi informativi, diretti e indiretti, sull’interessato richiedente e sul minore, su situazioni di sofferenza e disagio e sul rapporto con altri eventi di tipo familiare.


5. Per quanto concerne le richieste avanzate nei confronti del Comune di Osimo va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Quest’ultimo ha infatti fornito idoneo riscontro alle richieste dell’interessato, affermando di non detenere alcun dato personale. Il Comune ha poi allegato una dichiarazione delle assistenti sociali comunali le quali fra l’altro hanno dichiarato che la tutela dei minori, gli interventi nelle relazioni di coppia e della famiglia, gli interventi a sostegno della genitorialità e la mediazione alle separazioni conflittuali rientrano nelle competenze dell’equipe che opera presso l’Azienda sanitaria locale.


6. Va egualmente dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, per quanto riguarda le richieste avanzate nei confronti dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ancona.

Con memoria del 29 marzo u.s. l’azienda ha infatti fornito idoneo riscontro all’interessato, affermando di aver inviato a quest’ultimo i dati personali ivi compresi quelli di tipo valutativo.

Va quindi disposto che l’Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ancona fornisca conferma all’interessato e a quest’ Autorità, entro il 30 maggio p.v., dell’avvenuta consegna all’interessato di tutti i dati personali in proprio possesso, con particolare riferimento a quelli contenuti nelle relazioni che la medesima azienda redige per il Tribunale per i minorenni delle Marche.


7. Alla luce delle motivazioni sopra riportate sussistono infine giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, per quanto riguarda la richiesta avanzata nei confronti del Comune di Osimo;

b) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, per quanto concerne le richieste avanzate nei confronti dell’ Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ancona, nei termini di cui in motivazione;

c) compensate le spese tra le parti.



Roma, 17 aprile 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli