g-docweb-display Portlet

Procedimento relativo ai ricorsi - Il ricorso irregolare e non regolarizzato è inammissibile - 23 aprile 2002 [1065058]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1065058]

Procedimento relativo ai ricorsi - Il ricorso irregolare e non regolarizzato è inammissibile - 23 aprile 2002

La mancata regolarizzazione, nei termini stabiliti, del ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 comporta una declaratoria di inammissibilità fattispecie relativa all´inoltro del ricorso al Garante via fax, invece che in piego raccomandato, e privo dell´allegazione della ricevuta di versamento dei prescritti diritti di segreteria). Rimane impregiudicata la facoltà per l´interessato di presentare nuovo ricorso.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

ALITALIA S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto positivo riscontro ad alcune richieste formulate nei confronti di Alitalia S.p.A., anche in riferimento all’art. 13 della legge n. 675/1996, con particolare riguardo "ai sistemi di gestione dei dati e di identificazione dei clienti adottati", nonché alle misure di sicurezza osservate.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l’esame dei ricorsi al Garante previsti dall’art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19 d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

Con deliberazione del 1 marzo 1999, n. 5 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999), il Garante ha poi individuato ai sensi del citato art. 19 i casi in cui, anche su invito dell’Ufficio, il ricorso inammissibile può essere regolarizzato a cura del ricorrente.


3. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente non ha infatti provveduto a regolarizzare il ricorso nelle forme e nei tempi previsti dalle norme citate.

Con nota prot. n. 2820 del 7 marzo 2002 questo Ufficio aveva invitato l’interessato, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 501/1998, a regolarizzare il ricorso (pervenuto solo a mezzo fax e privo dell’allegazione dei prescritti diritti di segreteria) e ad inoltrare, così come richiesto dal citato regolamento, l’atto di ricorso a mezzo piego raccomandato allegando allo stesso la ricevuta del versamento dei previsti diritti di segreteria.

Come ricordato nella citata nota, tale regolarizzazione doveva essere effettuata entro tre giorni dal ricevimento dell’invito formulato in tal senso dall’Ufficio.

La richiesta di regolarizzazione è stata inoltrata dall’Ufficio a mezzo raccomandata a/r spedita l’11 marzo 2002 e ricevuta dall’interessato il giorno successivo.

Solo in data 9 aprile 2002 (ben oltre i tre giorni dalla ricezione richiesti, a pena di inammissibilità dal d.P.R. n. 501/1998) è stata spedita una raccomandata a/r (pervenuta il giorno 10 aprile) che, peraltro, non contiene tutti gli elementi richiesti.

Ad una nota di trasmissione (firmata dall’interessato, ma non datata) è stato infatti allegato un unico foglio (non firmato e privo degli allegati cui si fa cenno nella seconda riga del testo) che contiene il testo non completo dell’atto di ricorso (è pervenuta infatti solo la prima parte).

A tale foglio è stata allegata una ricevuta di versamento che non risulta utile nel caso di specie.

Il versamento (che potrebbe essere riferito ad altri adempimenti, come sarà verificato ai fini della restituzione della somma) risulta anzitutto effettuato non dall’interessato, ma da una società con sede in Milano (GIB S.r.l.). E’ stato poi effettuato non sull’apposito numero di c/c indicato nella nota di regolarizzazione spedita dall’Ufficio, ma su un diverso conto corrente (finalizzato al solo versamento dei diritti per le notificazioni dei trattamenti ex artt. 7, 16 e 28 della legge n. 675). La somma versata risulta infine pari a soli euro 12,91 (anziché agli indicati euro 25,82).

Il mancato rispetto dell’indicato termine per la regolarizzazione e la sua inidoneità comportano una necessaria dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che lascia impregiudicata la facoltà per l’interessato di presentare un nuovo ricorso a questa Autorità nel rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 29 della legge n. 675 e dal d.P.R. n. 501/1998.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.


Roma, 23 aprile 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli