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Attività giornalistica - Cronaca e dignità delle persone ' 19 febbraio 2002 [1064732]

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Attività giornalistica - Cronaca e dignità delle persone – 19 febbraio 2002

Anche quando la rilevanza pubblica di una vicenda giudiziaria giustifichi il risalto ad essa attribuito dagli organi d´informazione, rimane ferma la necessità che siano evidenziati l´effettivo stato dell´inchiesta e la concreta posizione in essa assunta dai soggetti coinvolti, e che il trattamento dei dati sia effettuato nei limiti del principio dell´essenzialità dell´informazione e del rispetto della dignità e del decoro delle persone.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto la lettera aperta del prof. XY, docente presso l´Università degli Studi di KZ pubblicata su Il Messaggero del 9 febbraio 2002;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Nelle settimane scorse diversi organi di informazione si sono occupati della vicenda, che vede coinvolto un docente all´Università di KZ, e riguarda gli incontri e i rapporti sessuali da questi intrattenuti con alcune studentesse dell´Università.

In particolare, il settimanale L´Espresso (nel numero del 14 febbraio 2002) ha pubblicato alcuni fotogrammi delle videoregistrazioni degli incontri medesimi, che sarebbero state effettuate dallo stesso docente nel suo ufficio.

Insieme ai suddetti fotogrammi, il settimanale ha pubblicato un articolo esplicativo, contenente informazioni relative al docente, nonché ad alcune delle ragazze coinvolte nella vicenda, delle quali viene indicato il nome proprio.

Successivamente, il Corriere Adriatico (del 9 febbraio 2002) ha pubblicato alcune di dette immagini, riferendo del servizio apparso su L´Espresso.

In relazione all´ampio spazio, nonché alle modalità con cui gli organi di informazione hanno riferito dell´accaduto, il docente universitario, con una lettera aperta pubblicata su Il Messaggero del 9 febbraio 2002, ha chiesto a questa Autorità di esaminare la condotta tenuta dai citati organi di informazione alla luce della normativa in materia di protezione dei dati personali.

OSSERVA:

Questa Autorità è chiamata ad occuparsi della vicenda esclusivamente al fine di valutare il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali da parte dei diversi soggetti in essa coinvolti.

Sono in corso accertamenti penali sulle eventuali responsabilità del docente, sulle modalità in cui le videocassette di cui sopra sono pervenute all´autorità giudiziaria e ai mezzi di informazione, nonché sull´eventualità che le ragazze non fossero a conoscenza del fatto che il docente effettuasse le riprese.

Fermo restando quanto ora affermato, si ritiene che la rilevanza pubblica assunta dalla vicenda sopra descritta giustifichi, in termini generali, il risalto ad essa attribuito dagli organi di informazione. Ciò, anche in considerazione dei soggetti in essa coinvolti, nonché del contesto -una sede universitaria- in cui si sono verificati i fatti.

In relazione a tale rilevanza trova dunque giustificazione l´avvenuta diffusione di informazioni concernenti la vicenda giudiziaria in cui è rimasto coinvolto il docente, ivi comprese quelle -implicite nella vicenda medesima- riguardanti le condotte sessuali tenute.

Ciò, in base anche alla particolare disciplina dettata dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (si vedano, in particolare, gli articoli 12, 20 e 25) e dal codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (v. provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179) relativamente ai trattamenti di dati personali effettuati nell´esercizio dell´attività giornalistica.

Tuttavia, anche quando -come nel caso in esame- una vicenda riveste un particolare interesse pubblico, gli operatori dell´informazione sono comunque tenuti ad alcune cautele riguardanti il rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti nella vicenda stessa.

In primo luogo, l´obbligo di trattare dati personali completi esige che i mezzi di informazione, nel riportare i fatti, evidenzino correttamente lo stato iniziale dell´inchiesta e la posizione processuale del soggetto indagato riguardo ad essa. Ciò al fine di evitare che detta posizione possa essere confusa, agli occhi dell´opinione pubblica, con quella di un soggetto già imputato o addirittura condannato.

In secondo luogo, le predette disposizioni rendono necessario che, fermo restando il diritto di cronaca su fatti di interesse pubblico, il trattamento dei dati personali effettuato a fini giornalistici sia svolto nei limiti dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, nonché nel rispetto della dignità e del decoro delle persone (si vedano in particolare gli artt. 1 e 25 della legge 675/1996, l´art. 5, 6 e 8 del codice deontologico sopra menzionato e l´art. 97, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633).

Con specifico riferimento a tale aspetto, e alla luce delle norme ora richiamate, si rendeva pertanto necessario, da parte degli organi di informazione sopra citati, un più attento vaglio circa la liceità della pubblicazione delle immagini del docente durante i suoi incontri con le studentesse, anche in considerazione degli aspetti ancora controversi della vicenda.

Tale vaglio si imponeva a maggior ragione, in considerazione del rischio che -attraverso la diffusione di dette immagini e delle altre informazioni pubblicate- potessero risultare identificabili le ragazze ivi ritratte (ciò, nonostante i suddetti organi di informazione abbiano adottato la cautela di coprire loro il viso).

Il rispetto della riservatezza e della dignità di queste ultime -indipendentemente dal ruolo dalle stesse assunto nella vicenda (e, quindi, dalla circostanza che le stesse siano state vittime di un reato, ovvero abbiano liberamente acconsentito ad avere rapporti sessuali con il docente)- avrebbe dunque dovuto indurre a non pubblicare le fotografie di cui sopra.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala all´editore e al direttore responsabile del settimanale L´Espresso e del quotidiano Il Corriere Adriatico la necessità di conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento astenendosi da ulteriori trattamenti in difformità dai medesimi principi;

b) dispone l´invio di copia della presente decisione ai competenti consigli regionali dell´Ordine dei giornalisti.


Roma, 19 febbraio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli