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Diritti dell'interessato - 'Centrali rischi' private e conservazione dei dati - 5 novembre 2003 [1054633]

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[doc web n. 1054633]

Diritti dell´interessato - ´Centrali rischi´ private e conservazione dei dati - 5 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Salvatore Marchica, rappresentato e difeso dall´avv. Salvatore Falzone presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta formulata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, in data 10 febbraio 2003, con la quale aveva chiesto la cancellazione dei dati registrati nella banca dati di Crif S.p.A. con riferimento ad un finanziamento estinto senza ulteriori pendenze in data 17 aprile 2002, come da quietanza liberatoria rilasciata in tale data dalla banca finanziatrice ed inviata dall´interessato in allegato all´istanza di cancellazione.

In riscontro a tale istanza Crif S.p.A. aveva risposto che tali dati sarebbero stati invece conservati nella banca dati della società "fino alla data del 09.12.2003, ovvero per un anno dall´avvenuta regolarizzazione".

Ritenuto insoddisfacente il riscontro ottenuto, l´interessato ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675 ribadendo la propria richiesta di cancellazione in considerazione dell´avvenuta regolarizzazione della propria posizione debitoria da oltre un anno, così come previsto nel provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002 in tema di "centrali rischi" private, noto alle parti.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998, in data 16 settembre 2003, la resistente ha risposto con nota inviata via fax il 10 ottobre 2003 sostenendo che Banca Popolare S. Angelo -Società cooperativa a r.l., ente segnalante cui erano stati richiesti chiarimenti al riguardo, dopo aver in data 29 gennaio 2003 confermato che il finanziamento accordato al ricorrente risultava a quella data regolarmente estinto, in data 13 febbraio 2003 avrebbe comunicato che la definitiva estinzione del debito era avvenuta "in data 09/12/2002, con valuta operazione 01/01/2002". Sulla base di tali riscontri la resistente ha sostenuto di aver correttamente agito comunicando al ricorrente di non poter procedere alla richiesta cancellazione, non essendo ancora decorso il termine di un anno dalla definitiva estinzione del finanziamento. Tuttavia, in considerazione della presenza tra la documentazione in atti della quietanza liberatoria recante la data del 17 aprile 2002 esibita dal ricorrente, ha provveduto a disporre il blocco della visibilità dei dati dello stesso chiedendo che il Garante "svolga opportune indagini presso l´ente ed il ricorrente per ottenere definitivi elementi probatori in merito".

Con nota del 23 ottobre 2003, in risposta ad una formale richiesta avanzata dall´Ufficio del Garante, Banca Popolare S. Angelo -Società cooperativa a r.l. ha comunicato che il ricorrente avrebbe effettuato "il pagamento transattivo in data 17 aprile 2002", mentre "l´operazione contabile di estinzione del rapporto di finanziamento" sarebbe avvenuta "in data 9 dicembre 2002 con valuta 1 gennaio 2002".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento di dati svolto da una c.d. "centrale rischi" privata, con particolare riferimento alla permanenza di dati personali del ricorrente presso la banca dati di quest´ultima.

Il ricorso è fondato e va accolto in ordine alle richieste relative alla cancellazione dalla banca dati di Crif S.p.A. dei dati personali del ricorrente riferiti ad un finanziamento estinto da più di un anno.

In proposito Crif S.p.A. ha dichiarato di aver sospeso temporaneamente la visibilità di tali dati nelle more dell´istruttoria del ricorso. Tuttavia, tale misura "temporanea" e interlocutoria non risulta soddisfacente e conforme a quanto segnalato da questa Autorità ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996 con il menzionato provvedimento di carattere generale adottato il 31 luglio 2002 sulle "centrali rischi" private, già comunicato alla società resistente e le cui motivazioni si intendono richiamate quali parti integranti della presente motivazione. Con esso il Garante ha già segnalato "la necessità che i dati relativi agli eventuali inadempimenti sanati senza perdite, debiti residui o pendenze, siano cancellati dalle "centrali rischi" private, entro un anno dalla data della loro regolarizzazione, se avvenuta nel corso del finanziamento, o comunque dalla data di estinzione, anche anticipata, del rapporto (avvenuta comunque senza perdite, debiti residui o pendenze)".

Deve ritenersi quindi illecita l´ulteriore conservazione nella banca dati di Crif S.p.A., consultabile da terzi, dei dati personali del ricorrente relativi ad un finanziamento che, alla luce della documentazione in atti, è risultato essere stato estinto con integrale soddisfazione della banca finanziatrice da più ampio termine.

Va conseguentemente ordinato alla resistente di cancellare i dati personali relativi al ricorrente entro tre giorni a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento e di dare comunicazione dell´avvenuta cancellazione, entro la medesima data, all´interessato e a questa Autorità.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

accoglie il ricorso e per l´effetto ordina a Crif S.p.A. ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996 di corrispondere alla richiesta di cancellazione formulata dal ricorrente entro il termine di cui in motivazione, dando conferma dell´avvenuto adempimento all´interessato e a questa Autorità entro la medesima data.

 

Roma, 5 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli