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Provvedimento del 26 marzo 2003 [1053753]

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[doc web n. 1053753]

Provvedimento del 26 marzo 2003

È inammissibile l´istanza volta a conoscere i soggetti a cui i dati - nel caso di specie alcune fotografie - siano stati comunicati o diffusi, trattandosi di pretesa non riconducibile ad alcuno dei diritti tassativamente indicati dall´art. 13 della legge n. 675/1996.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Nicola Canestrini presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Curcu & Genovese Associati s.r.l., rappresentata e difesa dall´avv. Francesco Moser presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di aver ricevuto un pregiudizio dalla pubblicazione (in data XZ e XS) da parte del quotidiano "Trentino" di due articoli che -in relazione all´imminente diffusione di un numero speciale della rivista "Trentinomese" dal titolo "33 trentine, la femminilità trentina in 132 fotogrammi"- riportavano, oltre al suo nome e cognome ed alla sua età, una sua fotografia tratta dal citato mensile. In proposito la ricorrente ha formulato, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, un´istanza con la quale ha chiesto a Curcu & Genovese Associati s.r.l., editore del mensile suddetto, di accedere ai dati che la riguardano, di conoscere la loro origine e le finalità del trattamento, nonché di ottenere l´indicazione dei soggetti ai quali tali dati siano stati "comunicati o diffusi", lamentando un´illecita comunicazione degli stessi (e, in particolare, della foto in questione, ritenuta "un dato sensibile") al quotidiano che poi li avrebbe ripubblicati con particolare enfasi. In particolare, l´interessata afferma di avere prestato il consenso al trattamento dei dati che la riguardano circoscrivendolo esclusivamente alle pubblicazioni "Trentinomese" e "Speciale 2002/2003 Trentinomese", indicate nella "liberatoria" rilasciata alla società resistente in data 12 settembre 2002.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 e con nota inviata in data 12 marzo 2003 la ricorrente ha ribadito le proprie richieste, lamentando il mancato riscontro da parte del titolare del trattamento e chiedendo al Garante di "disporre la cancellazione dei dati che riguardano la ricorrente dagli archivi della società " e di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 27 febbraio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento ha risposto con fax in data 12 e 13 marzo 2003, sostenendo:

  • che i dati personali della ricorrente detenuti sono quelli dalla stessa forniti in occasione della sua partecipazione all´iniziativa giornalistica -definita dalla resistente medesima un "servizio giornalistico di costume"- "che prevedeva, oltre ad un servizio fotografico, un´intervista da riportare sulla rivista Trentinomese e su uno speciale supplemento ad essa, con un profilo personale del soggetto" ritratto;
  • che vi è stata "specifica ed ampia informativa orale alla sig.ra XY circa le finalità del trattamento dei suoi dati (iniziativa giornalistica) e circa le modalità di trattamento (mantenimento di essi nell´archivio cartaceo della società editrice, utilizzo delle notizie raccolte per la pubblicazione sull´inserto di Trentinomese ovvero anche per iniziative collaterali di pubblica informazione in ordine a tale iniziativa, nella specie indicando la concreta possibilità che la notizia venisse anticipata o ripresa dai quotidiani locali "l´Adige" e "Trentino")";
  • che, dal momento che la ricorrente "ha espresso un preciso consenso all´utilizzo delle proprie fotografie sulla rivista "Trentinomese" (e non soltanto sul supplemento speciale di dicembre 2002)", tali dati possono essere lecitamente conservati presso gli archivi della società che li potrà "se del caso utilizzare anche in futuro per servizi di costume e/o attualità che andrà eventualmente a pubblicare sulla propria rivista" ;
  • di non ritenere di dover comunicare gli estremi dei soggetti cui siano stati comunicati o diffusi i dati personali in questione dal momento che tale richiesta non rientra tra i diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 e che comunque, considerato che la rivista "è stata pubblicata in almeno 3.500 copie", le fotografie della ricorrente ed "il suo profilo personale (...) sono stati di fatto comunicati ad un pubblico vasto ed indeterminabile di alcune migliaia di persone";
  • che l´articolo sul quotidiano "Trentino" sarebbe frutto di un´intervista rilasciata dal direttore responsabile della rivista "Trentinomese" nel corso della quale quest´ultimo avrebbe consegnato anche copia del "supplemento "33 Trentine" (...) già stampato" e che da questo il quotidiano avrebbe tratto "alcune copie delle fotografie ivi riportate, fra cui alcune" della ricorrente;
  • di non aver responsabilità alcuna in relazione "alle modalità con cui il quotidiano "Trentino" ha riportato la notizia" relativa alla futura pubblicazione del mensile e di ritenere comunque che "l´anticipazione giornalistica dell´iniziativa" costituirebbe "esercizio del diritto di informazione in relazione ad un fatto (l´imminente uscita dell´inserto speciale con questa "indagine" sul modo di porsi delle ragazze trentine riguardo anche all´uso della propria immagine) di attualità e di cronaca".

La ricorrente e la resistente hanno ribadito le proprie considerazioni il 17 marzo 2003 in sede di audizione e con note, rispettivamente, del 20 marzo 2003 e 21 marzo 2003. Parte resistente ha chiesto che siano compensate le spese sostenute per il procedimento.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

La questione sottoposta all´esame di questa Autorità concerne una richiesta di accesso e di cancellazione di dati personali trattati per finalità giornalistiche, con particolare riferimento ad alcune fotografie della ricorrente pubblicate su un periodico edito dalla resistente e riprese da un altro quotidiano.

Va preliminarmente rilevato che le fotografie costituiscono (come più volte rilevato da questa Autorità, vedi ad esempio Provv. del 26 novembre 1998, in Bollettino n. 6, p. 39) dato personale riferito al soggetto ritratto. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i dati personali relativi all´interessata desumibili dalle fotografie in questione devono essere considerati dati personali "comuni". Dalle stesse non si può infatti ricavare nessun elemento che rimandi, anche in modo indiretto, alla categoria dei c.d. "dati sensibili" di cui all´art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996.

Quanto alle specifiche richieste formulate dalla ricorrente va dichiarata inammissibile l´istanza volta a conoscere i soggetti cui i dati siano stati comunicati o diffusi. Tale istanza non può infatti costituire oggetto di ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 non essendo la stessa riconducibile ad alcuno dei diritti di cui all´art. 13, comma 1, della medesima legge. Va parimenti dichiarata inammissibile l´istanza di cancellazione dei dati in quanto formulata per la prima volta con il ricorso e non anche nella previa istanza ex art. 13.

Va invece dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle richieste di accedere ai dati personali relativi alla ricorrente e di conoscere origine e finalità del loro trattamento. La società resistente, infatti, nel dichiarare di conservare in forma cartacea esclusivamente i dati personali che la ricorrente ha fornito alla società medesima in occasione della pubblicazione del numero speciale di cui in premessa, ha sostanzialmente soddisfatto l´istanza proposta dalla ricorrente che non ha peraltro contestato il riscontro ottenuto.

Per quanto concerne le spese, considerata la particolarità e complessità della vicenda esaminata, sussistono infine giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) inammissibili le istanze volte a conoscere i soggetti cui siano stati comunicati i dati personali relativi alla ricorrente e cancellare i medesimi dati;

b) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle restanti richieste;

c) compensate le spese tra le parti.

Roma, 26 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli