g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 16 dicembre 2003 [1053701]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1053701]

Provvedimento del 16 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Massimo Selva

nei confronti di

Uno informatica s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro da Uno informatica s.r.l. ad un´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, contestando l´invio di una comunicazione indesiderata pervenuta all´indirizzo di posta elettronica "magic@magicnet.it", unitamente ad istanze non rientranti fra quelle previste dal citato art. 13, si era opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Nel riscontro alla predetta istanza la società resistente aveva comunicato al ricorrente la propria estraneità all´invio della e-mail in questione ed aveva invitato l´interessato a rivolgersi alla società ritenuta responsabile dell´invio, utilizzando l´apposito link "rimuovi" contenuto nella comunicazione medesima.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato, dichiarandosi insoddisfatto del riscontro ottenuto, ha chiesto al Garante di adottare tutte le misure necessarie per impedire alla resistente la "continua violazione della legge n. 675/1996" ed ha ribadito la propria opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano a fini commerciali o promozionali, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 27 ottobre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con note del 29 ottobre e del 7 novembre 2003, ha ribadito di non avere a suo avviso trattato i dati personali in questione e ha allegato copia della comunicazione inviata da Interconsult s.r.l. che ritiene "responsabile" dell´invio della comunicazione contestata. Tale società avrebbe peraltro già fornito riscontro ad una richiesta direttamente avanzata nei propri confronti dal ricorrente il 23 luglio 2003 e avrebbe già cancellato i dati in questione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali pervenuta ad un indirizzo di posta elettronica del quale il ricorrente, come da documentazione acquisita nel corso di due procedimenti attivati da analoghi ricorsi del ricorrente medesimo, non risulta titolare.

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996 e dagli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 501/1998.

L´art. 29 della legge n. 675/1996 prevede la possibilità di proporre ricorso al Garante in caso di mancato o inidoneo riscontro ad un´istanza (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996), avanzata precedentemente dall´interessato al titolare o al responsabile del trattamento, con esclusivo riferimento ai dati personali che lo riguardano. L´esercizio dei diritti previsti dal citato art. 13 e la successiva proposizione di un ricorso ai sensi dell´art. 29 non è consentito infatti con riferimento a dati personali relativi a terzi.

Alla luce dei predetti elementi acquisiti risulta invece che la casella di posta elettronica cui si fa riferimento era intestata a soggetti diversi dalla persona fisica del ricorrente che a titolo proprio non era quindi legittimato a proporre né l´istanza ai sensi del citato art. 13, né il successivo ricorso ex art. 29.

L´Autorità accerterà comunque autonomamente, nell´ambito di un distinto procedimento di controllo ai sensi dell´art. 31, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996 la liceità e la correttezza del contestato trattamento dei dati, risultando allo stato destituite di giuridico fondamento le considerazioni formulate, riguardo alle e-mail pubblicitarie, dalla società che ne ha curato l´invio.

Sussistono infine giusti motivi, in considerazione della specificità della questione affrontata, per compensare integralmente le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell´art. 19, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 501/1998;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

 

Roma, 16 dicembre 2003

 

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1053701
Data
16/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso