g-docweb-display Portlet

Centrali rischi private

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


DIRITTI DELL´INTERESSATO > Diritto di accesso > Casi particolari > Centrali rischi private

Nei confronti delle c.d. "centrali rischi" private, che offrono un servizio d´informazione indirizzato principalmente verso gruppi bancari o creditizi, è consentito agli interessati di esercitare i diritti contemplati dall´art. 13 della legge n. 675/1996.

  • Garante 12 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 115 [doc. web n. 42256]


I dati personali dell´interessato detenuti da una c.d. "centrale rischi" privata attestanti omissioni o ritardi nei pagamenti, ove si rivelino errati o inesatti, possono essere oggetto dell´istanza formulata al titolare ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e del successivo ricorso di cui all´art. 29 della legge al fine della loro cancellazione, aggiornamento o rettifica.

  • Garante 28 novembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 60 [doc. web n. 39793]


Nell´ipotesi di estinzione di un contratto di finanziamento, con conseguente totale soddisfacimento dei diritti del creditore, la conservazione, da parte di una "centrale rischi" privata, dei dati personali del debitore e, eventualmente, del fideiussore, ove protrattasi per un quinquennio dalla data di estinzione del rapporto, deve essere ritenuta - anche ove assistita da originario consenso dell´interessato - sproporzionata ed eccedente rispetto alla finalità perseguita all´atto del trattamento. Di conseguenza, deve trovare accoglimento l´istanza di cancellazione dei dati avanzata dall´interessato.

  • Garante 27 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 77 [doc. web n. 39696]


L´art. 13 della legge n. 675/1996 riconosce all’interessato il diritto di ottenere solamente la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. È quindi infondato, e deve essere conseguentemente respinto, il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 per ottenere la cancellazione dei dati relativi ai ritardi verificatisi nei pagamenti delle rate di un finanziamento, ove risulti che l´interessato abbia manifestato il consenso al loro trattamento anche in relazione al trasferimento - e successivo trattamento - presso le banche dati di "centrali rischi" private, e i dati stessi risultino corrispondenti a verità.

  • Garante 27 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 80 [doc. web n. 39480]


Il soggetto che assuma di essere stato erroneamente iscritto nell´ archivio di una "centrale rischi" privata, con riferimento presumibilmente ad un finanziamento mai richiesto, ha diritto di accedere ai dati eventualmente detenuti e la centrale rischi è tenuta a rispondere tempestivamente alla richiesta.

  • Garante 23 aprile 2003 [doc. web n. 1075350]