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Comunicazione dei dati all'interessato

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Settori di attività > Sanità > Casi particolari > Comunicazione dei dati all´interessato

Ai sensi dell´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, spetta al titolare del trattamento la nomina del medico tramite il quale comunicare all´interessato i dati relativi allo stato di salute, qualora questi dichiari di non volervi provvedere.

  • Garante 13 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 19 [doc. web n. 42248]


Nell´ipotesi in cui l´interessato, nella richiesta d´accesso inoltrata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, abbia specificamente indicato il nominativo di un medico fiduciario, la comunicazione dei dati attinenti allo stato di salute dev´essere effettuata dal titolare del trattamento solo per il tramite di detto medico.

  • Garante 8 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 26 [doc. web n. 41083]


Ai sensi dell´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, la comunicazione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute può avvenire solo per il tramite di un medico designato dallo stesso interessato o dal titolare del trattamento. Ne consegue che non è conforme alla legge la comunicazione di detti dati ove effettuata direttamente all´interessato presso il domicilio eletto.

  • Garante 12 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 33 [doc. web n. 39200]


La comunicazione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute può avvenire esclusivamente per il tramite di un medico nominato dall´interessato o, in mancanza, dal titolare del trattamento. Ne consegue che non è conforme alla legge la messa a disposizione, da parte di una compagnia di assicurazioni, dei dati, anche sensibili, contenuti in una perizia medico legale espletata sull´interessato, attraverso il deposito dell´elaborato presso una sede della società (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 10 [doc. web n. 1063646]


Costituisce corretto adempimento alla richiesta di accedere ai dati idonei a rivelare lo stato di salute la comunicazione degli stessi per il tramite di un medico nominato dal titolare del trattamento, ove l´interessato non abbia provveduto a tale incombente (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 27 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 12 [doc. web n. 1063603]


I dati personali riferiti allo stato di salute contenuti in una perizia medico legale possono essere comunicati solo per il tramite di un medico fiduciario nominato dall´interessato o, in difetto, dal titolare del trattamento (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 20 marzo 2002, in Bollettino n. 26, pag. 5 [doc. web n. 1063450]
  • Garante 20 marzo 2002, in Bollettino n. 26, pag. 7 [doc. web n. 1063460]


I dati attinenti allo stato di salute dell´interessato, ove contenuti in una perizia redatta da un medico fiduciario di una società di assicurazioni, possono essere comunicati soltanto per il tramite di un medico designato dall´interessato o, in difetto, dallo stesso titolare (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 2 maggio 2002, in Bollettino n. 28, pag. 13 [doc. web n. 1064928]


I dati attinenti allo stato di salute dell´interessato, contenuti in una perizia medico legale redatta da un medico incaricato da una società di assicurazioni, possono essere comunicati soltanto per il tramite di un medico nominato dal titolare del trattamento, ove l´interessato non abbia provveduto alla indicazione di un proprio sanitario (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 19 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 3 [doc. web n. 1065241]


I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, contenuti in una perizia medico legale e detenuti da una compagnia di assicurazione, devono essere comunicati per il tramite di un medico di fiducia allo scopo nominato dal titolare o dall´interessato. Ove non venga rispettata tale modalità di comunicazione, va contestata la relativa violazione amministrativa, anche nel caso in cui il ricorso al Garante sia stato definito con pronuncia di non luogo a provvedere, per essere stata integralmente soddisfatta la richiesta di accesso ivi formulata (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 4 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 16 [doc. web n. 1065810]


I dati personali riferiti allo stato di salute, detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti in una perizia medico legale, possono essere comunicati solo per il tramite di un medico fiduciario nominato dall´interessato o, in difetto, dal titolare del trattamento (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003)

  • Garante 11 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 71 [doc. web n. 1065847]


I dati personali riferiti allo stato di salute e contenuti in una perizia medico legale possono essere comunicati esclusivamente per il tramite di un medico fiduciario nominato dall´interessato o, in difetto, dal titolare del trattamento (fattispecie anteriore all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003 e relativa ad una richiesta di accesso ai dati sanitari detenuti da una società di servizi assicurativi e contenuti in una perizia medica).

  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 37 [doc. web n. 1066488]
  • Garante 21 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 45 [doc. web n. 1066526]
  • Garante 22 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 32 [doc. web n. 1066480]


I dati personali riferiti allo stato di salute contenuti in una perizia medico legale debbono essere comunicati all´interessato attraverso il medico di fiducia da questi precedentemente indicato (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 25 novembre 2002 [doc. web n.  1067330]


I dati personali relativi allo stato di salute possono essere resi noti all´interessato solo per il tramite di un medico di fiducia designato dall´interessato o dal titolare del trattamento (richiesta di accesso ai dati relativamente ad alcune pratiche di rimborso di spese sanitarie da parte di un fondo integrativo per i dipendenti) (principio antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 22 gennaio 2003 [doc. web n. 1067842]

Adempie correttamente agli obblighi imposti dalla normativa posta a protezione di dati personali (segnatamente dall´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996) la società di assicurazioni che, richiesta dall´interessato di conoscere le informazioni che lo riguardano, relative ad un incidente di cui era rimasto vittima, contenute nella perizia medico legale redatta dal sanitario della compagnia, trasmetta copia dell´elaborato mediante il proprio medico fiduciario (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d. lg. n. 196/2003).

  • Garante 22 ottobre 2003 [doc. web n. 1082748]
  • Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1082443]
  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1084458]


L´invio da parte di una società di assicurazioni dei dati contenuti in una perizia medico legale, redatta dal proprio sanitario di fiducia, direttamente all´interessato che li abbia richiesti, senza il tramite del medico, comporta violazione degli obblighi imposti dalla normativa posta a protezione di dati personali (segnatamente dall´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996), ed espone la compagnia all´eventuale contestazione da parte del Garante della relativa sanzione amministrativa (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d. lg. n. 196/2003).

  • Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1082508]
  • Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1082763]


I dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in una perizia medico-legale redatta dalla resistente in occasione della richiesta di liquidazione di un sinistro occorso all´interessato devono essere comunicati, ove ne abbia fatto esplicita richiesta sia nell´istanza di accesso che nel successivo ricorso, per il tramite del medico designato dallo stesso interessato ovvero, in mancanza di una designazione, dal titolare del trattamento (fattispecie anteriore all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 26 novembre 2003 [doc. web n. 1083586]

Scheda

Doc-Web
1048773
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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