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Profili generali

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Settori di attività > Istituti di credito > Profili generali

Fuori dei casi di operazioni di comunicazione connesse a prestazioni richieste, a servizi erogati o all´adempimento di obblighi normativi posti in favore di soggetti pubblici, gli istituti di credito ed il relativo personale devono mantenere il riserbo sulle informazioni relative ai propri clienti, astenendosi dalla divulgazione a terzi. Inoltre, secondo la legge n. 675/1996, il titolare del trattamento, ai fini del corretto esercizio della facoltà di cui all´art. 20, comma 1, lett. g) della legge, oltre a valutare l´effettiva necessità della comunicazione dei dati per la difesa di un diritto in sede giudiziaria, è tenuto a verificare che la natura dei dati, il contesto in cui essi sono trattati e, in particolare, il rapporto giuridico intercorrente con l´interessato, per disposto di legge o di contratto non siano d´ostacolo all´esercizio di tale facoltà. Pertanto, sussistendo nei rapporti delle banche con la clientela l´obbligo di mantenere il riserbo sulle operazioni, sui conti e sulle posizioni degli utenti (c.d. segreto bancario), in assenza del consenso dell´interessato deve ritenersi illecita la comunicazione dei dati personali di un cliente effettuata da un dipendente dell´istituto in favore del difensore di un terzo (nel caso di specie il coniuge divorziato del ricorrente), perché contraria non solo ai principi di liceità e correttezza del trattamento fissati dall´art. 9 della legge n. 675/1996, ma anche agli specifici obblighi nascenti dal rapporto contrattuale (artt. 1175 e 1375 c.c.).

  • Garante 23 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 30 [doc. web n. 39821]


Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso presentato al Garante, ove un istituto di credito fornisca completo riscontro all´istanza con cui l´interessato, che assuma di non aver instaurato alcun rapporto con la banca, chieda di conoscere i dati che lo riguardano da essa detenuti, con particolare riferimento alle informazioni che avevano consentito l´apertura di un conto corrente a suo nome.

  • Garante 12 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 31 [doc. web n. 1065555]


L´istituto di credito non deve necessariamente ottenere il consenso dell´interessato in relazione ad operazioni di trattamento di suoi dati personali necessari all´esecuzione di un contratto (nella specie, di conto corrente) di cui l´interessato stesso sia parte.

  • Garante 17 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 13 [doc. web n. 1066132]


Viola la normativa posta a tutela della riservatezza l´istituto di credito che consegni l´estratto di un conto corrente bancario intestato al solo interessato al coniuge di questi (che ne ha successivamente fatto oggetto di produzione nel procedimento di separazione giudiziale).

  • Garante 17 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 13 [doc. web n. 1066132]


Non può essere accolta l´opposizione al trattamento dei dati, e la richiesta di loro cancellazione, ove le informazioni siano detenute da un istituto di credito sulla base del consenso informato dell´interessato in relazione ad un rapporto contrattuale in corso.

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 38 [doc. web n. 1066187]


A fronte della richiesta dell´interessato di conoscere le operazioni bancarie effettuate in relazione ad un libretto di deposito a risparmio nominativo, rilasciato in proprio favore, costituisce adeguata forma di riscontro la scelta della banca di inviare al richiedente copia dei prospetti inerenti alle movimentazioni e copia degli ulteriori dati di cui essa abbia ancora disponibilità.

  • Garante 11 novembre 2002 [doc. web n. 1067268]


È ammissibile la richiesta di cancellazione, rivolta all´istituto di credito finanziatore, dei dati detenuti da una "centrale rischi" privata, alla quale l´istituto li ha comunicati in quanto relativi ad una operazione di finanziamento che ha registrato dei ritardi nei pagamenti dei ratei. Tale richiesta va qualificata come opposizione al trattamento dei dati per motivi legittimi.

  • Garante 30 dicembre 2002 [doc. web n. 1067227]


La richiesta, rivolta ad un istituto bancario, di conoscere le ragioni poste a fondamento del rifiuto opposto alla domanda di apertura di un conto corrente bancario non rientra tra quelle azionabili con il ricorso al Garante. Ne consegue che la relativa domanda va dichiarata inammissibile.

  • Garante 29 maggio 2003 [doc. web n. 1132326]


L´esercizio del diritto di accesso, vantato dall´interessato con il ricorso proposto al Garante, a specifici dati personali detenuti da un istituto di credito, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. n. 385/1993) in riferimento al diverso diritto del cliente di ottenere copia di ampia documentazione bancaria (nella fattispecie il Garante ha accolto il ricorso con cui l´interessato chiedeva di accedere a tutte le informazioni che lo riguardavano attinenti a due contratti di conto corrente a lui intestati).

  • Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1144061]


Un istituto di credito deve cancellare tempestivamente dai propri archivi le informazioni assunte nei confronti dell´interessato, cui abbia rifiutato un finanziamento, tenuto conto della mancata instaurazione del rapporto contrattuale e dell´inesistenza di obblighi derivanti dalla normativa sulla conservazione delle scritture contabili.

  • Garante 27 febbraio 2003 [doc. web n. 1068021]


Un istituto di credito deve cancellare tempestivamente dai propri archivi le informazioni assunte nei confronti dell´interessato, cui abbia rifiutato un finanziamento, tenuto conto della mancata instaurazione del rapporto contrattuale e dell´inesistenza di obblighi derivanti dalla normativa sulla conservazione delle scritture contabili (nella specie, i dati si riferivano ad una richiesta di finanziamento risalente ad un anno prima dell´istanza di cancellazione).

  • Garante 27 febbraio 2003 [doc. web n. 1068045]


È infondata la richiesta dell´interessato di vedere cancellate le informazioni che lo riguardano dall´archivio dell´istituto di credito che gli ha concesso un finanziamento estinto da tempo senza pendenze, ove la conservazione sia limitata ai soli dati relativi al rapporto contrattuale e per il solo periodo di tempo necessario al soddisfacimento da parte del titolare degli obblighi fiscali e contabili.

  • Garante 28 febbraio 2003 [doc. web n. 1068053]


Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ove un istituto di credito, richiesto da alcuni clienti di rendere specifiche informazioni sull´avvenuta sottoscrizione, da parte dei medesimi, di alcuni contratti d´acquisto di titoli obbligazionari e degli eventuali documenti ad essi correlati, nel corso del procedimento fornisca ulteriori ragguagli in proposito, anche in riferimento al "profilo di rischio" relativo ai ricorrenti.

  • Garante 25 settembre 2003 [doc. web n. 1082104]