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Titolare, responsabile, incaricato - Trattamento di dati da parte di un albergo - 10 giugno 2004 [1041002]

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[doc. web n. 1041002]

Titolare, responsabile, incaricato -  Trattamento di dati da parte di un albergo

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Gianluca Pasquale

nei confronti di

GES. AL. Gestione alberghi S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;


PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto la conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano presso l´Hotel Quirinale di Roma, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi, della loro origine, della logica, delle finalità del trattamento, nonché degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato. L´interessato aveva chiesto, altresì, di ottenere la cancellazione dei predetti dati con attestazione dell´avvenuta comunicazione della stessa ai soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi.

Nel ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice l´interessato ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 21 aprile 2004, ai sensi dell´art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con fax del 14 maggio 2004, riscontrando le richieste dell´interessato inviando copia di tre documenti contenenti dati personali dell´interessato (voucher dell´agenzia di viaggi, fattura per i servizi resi al ricorrente, scheda di dichiarazione ai sensi dell´art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Il titolare ha poi sostenuto di dover conservare i dati a norma di legge in quanto il gestore dell´esercizio alberghiero dovrebbe "conservare per 10 anni le copie delle fatture e le lettere ricevute" ed "essere in grado di dare la prova (..) di aver ottemperato all´obbligo" di cui al citato art. 109.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato presso un albergo.

Anche se solo a seguito della presentazione del ricorso, la resistente ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente volte ad avere conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano, ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile a conoscere origine, logica e finalità del trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare dello stesso. In relazione a tali aspetti va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

Il ricorso deve essere invece dichiarato infondato per quanto concerne la richiesta di cancellazione dei dati.

L´attuale conservazione dei dati dell´interessato effettuata dalla resistente ai soli fini di conservazione a fini fiscali e contabili, oltre che in riferimento agli obblighi di cui all´art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non risulta allo stato illecita anche in rapporto alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Il ricorso deve essere poi accolto in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. Sul punto la resistente non ha fornito alcun riscontro.

GES. AL. Gestione alberghi S.p.A. dovrà pertanto comunicare all´interessato entro il 15 luglio 2004 gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell´art. 29 del Codice, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data anche a questa Autorità.

Questa Autorità verificherà nell´ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 154 del Codice i presupposti di liceità del trattamento effettuato dalla resistente, in relazione alla presenza di un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice sui modelli di "schede di dichiarazione" contenenti i dati personali degli ospiti dell´albergo e per quanto concerne la manifestazione del consenso.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare è posto in misura pari a 150 euro a carico di GES. AL. Gestione alberghi S.p.A., previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro, seppur tardivo ed incompleto, fornito al ricorrente.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati;

b) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

d) determina nella misura forfettaria di euro 250 l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 10 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1041002
Data
10/06/04

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)